Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,
che prevede l'emanazione del regolamento di servizio del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 2010;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 25 ottobre 2010 e
del 27 ottobre 2011;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 febbraio 2012;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri
per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e
delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
Titolo I
NORME GENERALI
Art. 1
Obiettivi ed ambito di applicazione
1. Il presente regolamento persegue l'obiettivo di valorizzare le
funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito
denominato Corpo nazionale, quale struttura dello Stato ad ordinamento
civile incardinata nel Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito
denominato Dipartimento, in materia di pubblica incolumita' e soccorso
pubblico, in particolare nell'ambito del soccorso tecnico urgente e
della prevenzione incendi, nonche', per gli aspetti tecnici, della
protezione civile e difesa civile, attraverso la disciplina del
servizio, e degli istituti ad esso connessi, del personale del Corpo
nazionale, appartenente ai ruoli istituiti dal decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217.
Art. 2
Giuramento
1. All'atto della nomina in ruolo, il personale del Corpo nazionale
presta giuramento dinanzi al Capo del Dipartimento dei vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito
denominato Capo del Dipartimento, o a un suo delegato, secondo le
modalita' e la formula prevista dall'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 aprile 2001, n. 253.
Art. 3
Bandiera ed insegne distintive del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. La bandiera di istituto del Corpo nazionale, nonche' le
caratteristiche, le modalita' di custodia, spiegamento, trasporto,
riparazione e rinnovazione del vessillo, continuano ad essere
disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio
2005, n. 20.
2. Con provvedimento del Capo del Dipartimento sono individuate
l'assegnazione, le caratteristiche e le modalita' di spiegamento degli
stendardi delle articolazioni territoriali del Corpo nazionale.
3. Le caratteristiche dello stemma in uso al Corpo nazionale sono individuate con decreto del Ministro dell'interno.
4. E' vietato alterare, modificare, riprodurre o destinare ad uso
diverso da quello previsto dall'Amministrazione la bandiera e le
insegne distintive del Corpo nazionale.
Art. 4
Tessere di riconoscimento del personale del Corpo nazionale
1. Ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica
28 luglio 1967, n. 851, al personale del Corpo nazionale viene
rilasciata una speciale tessera di riconoscimento, nonche', per il
personale del ruolo operativo, il distintivo metallico di
riconoscimento previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139, da utilizzare in occasione dello svolgimento del
servizio d'istituto in abito civile. La speciale tessera viene
realizzata, ai sensi dell'articolo 66, comma 8, del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, con modalita' elettroniche.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalita' di
rilascio, d'uso e di rinnovo e le caratteristiche tecniche della
speciale tessera valida come documento di riconoscimento di cui al
comma 1, nonche' le funzioni di tipo informatico associate.
3. Fino all'adozione della speciale tessera di cui al comma 1, al
personale del Corpo nazionale continuano ad essere rilasciate le
tessere di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio
1967, n. 851, e successive modificazioni.
Art. 5
Disposizioni comuni per la tessera e per il distintivo metallico di riconoscimento
1. La speciale tessera di riconoscimento di cui all'articolo 4 e'
rinnovata al passaggio di ruolo ed e' portata sempre al seguito
nell'esercizio delle funzioni. Ha validita' decennale salvo limitazioni
di validita' in relazione a previste scadenze del rapporto d'impiego ed
e' restituita all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi
causa.
2. La speciale tessera ed il distintivo metallico sono ritirate in
qualsiasi caso di interruzione del rapporto di lavoro o in caso di
assenza per malattia determinata da infermita' neuro-psichiche
accertate dai competenti organi sanitari.
Titolo II
NORME DI CONDOTTA E DI COMPORTAMENTO
Art. 6
Uso della lingua italiana
1. In servizio e nei rapporti con l'utenza e' previsto l'uso della
lingua italiana. E' consentito anche l'uso di altra lingua nei luoghi
in cui e' riconosciuto a norma di legge.
Art. 7
Doveri generali
1. Il personale del Corpo nazionale, in ragione dei suoi compiti
istituzionali, conforma la sua condotta al dovere costituzionale di
servire la Repubblica con efficacia, efficienza, professionalita',
impegno e responsabilita'; rispetta i principi di buon andamento e
imparzialita' dell'attivita' amministrativa, anteponendo l'osservanza
della legge e dell'interesse pubblico agli interessi privati propri ed
altrui.
2. Il personale del Corpo nazionale si comporta in modo tale da
favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra
l'Amministrazione e i cittadini.
3. Al fine di garantire la migliore qualita' del servizio, il personale
del Corpo nazionale, in coerenza con gli specifici compiti
istituzionali, deve in particolare: a) collaborare con diligenza,
osservando le norme e le disposizioni impartite dall'Amministrazione
per l'esecuzione e la disciplina del lavoro anche in relazione alla
normativa in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro; b)
rispettare il segreto d'ufficio in merito a notizie relative ai
servizi, a provvedimenti o operazioni di qualsiasi natura connessi alle
attivita' istituzionali, nel rispetto delle disposizioni in materia di
trasparenza e di esercizio del diritto di accesso all'attivita'
amministrativa e di protezione dei dati personali; c) non utilizzare a
fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio; d)
nei rapporti con il cittadino, prestare adeguata attenzione alle
richieste fornendo le risposte, nel rispetto delle disposizioni in
materia di trasparenza e di esercizio del diritto di accesso
all'attivita' amministrativa e di autocertificazione; e) rispettare
l'orario di lavoro; adempiere alle formalita' previste per la
rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza
l'autorizzazione del responsabile del servizio; f) durante l'orario di
lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti condotta
uniformata a principi di correttezza ed astenersi da comportamenti
lesivi della dignita' della persona; g) non attendere ad occupazioni
estranee al servizio e ad attivita', che ritardino il recupero
psicofisico; h) eseguire le disposizioni inerenti all'espletamento
delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartite dai
superiori. Se ritiene che la disposizione sia palesemente illegittima,
il dipendente deve farne rimostranza a chi l'ha impartita,
dichiarandone le ragioni; se la disposizione e' rinnovata per iscritto
ha il dovere di darvi esecuzione. Il dipendente non deve, comunque,
eseguire la disposizione quando l'atto sia vietato dalla legge penale o
costituisca illecito amministrativo; i) avere la massima diligenza
nell'uso e nella custodia di mezzi, attrezzature, dispositivi di
protezione individuali, materiali e documenti ad esso affidati per
ragioni di servizio, nonche' nell'utilizzo degli ambienti e delle
strutture in cui opera. Eventuali danneggiamenti, deterioramenti,
sottrazioni o smarrimenti del materiale in uso, salvo casi di forza
maggiore, devono essere immediatamente segnalati per iscritto ai
superiori, specificando le circostanze del fatto; l) non valersi di
quanto e' di proprieta' dell'Amministrazione per ragioni che non siano
di servizio; m) non chiedere ne' accettare, a qualsiasi titolo,
compensi, regali o altre utilita' in connessione con la prestazione
lavorativa; n) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano
l'accesso ai locali dell'Amministrazione da parte del personale e non
introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone
estranee all'Amministrazione stessa in locali non aperti al pubblico;
o) comunicare all'Amministrazione la propria residenza e, ove non
coincidente, la dimora temporanea, nonche' ogni successivo mutamento
delle stesse; p) in caso di legittimo impedimento alla puntuale
presentazione in servizio, il personale ha l'obbligo di darne
tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza, salvo comprovata
impossibilita'; q) astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni
o ad attivita' dell'Amministrazione, che possano coinvolgere
direttamente o indirettamente interessi finanziari, o non finanziari,
propri.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento il personale
osserva il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni adottato con il decreto del Ministro per la funzione
pubblica 28 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10
aprile 2001, n. 84, di cui ai commi 1 e 5 dell'articolo 54 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 8
Salute e sicurezza sul lavoro
1. Il personale del Corpo nazionale deve prendersi cura della propria
salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo
di lavoro in cui presta servizio, su cui possono ricadere gli effetti
delle sue azioni o omissioni, secondo la sua formazione, le istruzioni
ed i mezzi messi a disposizione ed in conformita' con quanto previsto
dalla normativa vigente e dalle direttive del Dipartimento e del datore
di lavoro in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. Il personale del Corpo nazionale conforma il proprio aspetto
all'esigenza di indossare correttamente l'elmo e gli altri dispositivi
di protezione individuale, in modo da non invalidarne l'uso. A tale
scopo e' espressamente vietato l'uso di orecchini, collane, anelli che
possano pregiudicare la salute dell'operatore e l'eventuale assistenza
dello stesso in caso di infortunio. Sono, altresi', vietati altri
elementi ornamentali che alterino l'aspetto estetico e l'assetto
formale e funzionale dell'uniforme.
3. Il personale e' tenuto ad avere cura dell'uniforme di servizio, in
quanto la stessa costituisce elemento di dotazione individuale che, in
relazione alla natura dei compiti istituzionali e del contesto
ambientale e/o temporale in cui il personale opera, e' funzionale alla
sicurezza dell'operatore ed assicura l'immediata riconoscibilita' della
qualifica rivestita.
4. E' vietato alterare o modificare l'uniforme in dotazione, ivi
compresi quegli elementi attinenti ai requisiti cromatici, specifiche
tecniche e foggia.
Art. 9
Onori e saluto
1. In occasione di manifestazioni ufficiali, il personale del Corpo
nazionale rende onori nei casi e con le modalita' previste con decreto
del Ministro dell'interno.
2. Il personale del Corpo nazionale, in uniforme, e' tenuto a rendere
il saluto alle autorita', secondo le modalita' previste per gli altri
Corpi dello Stato ad ordinamento civile. Il saluto e', inoltre, reso,
con le medesime modalita', ai responsabili del Dipartimento e delle
articolazioni, centrali e periferiche, del Corpo nazionale, che sono
tenuti a ricambiarlo.
3. Il saluto e' una forma di cortesia verso coloro con i quali il personale del Corpo venga a contatto per ragioni di ufficio.
Art. 10
Incompatibilita' di impiego
1. Al personale del Corpo nazionale si applica la disciplina di cui
all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabiliti i criteri per
l'individuazione delle singole ipotesi di incompatibilita' e per le
autorizzazioni in deroga, nel rispetto delle forme di partecipazione
sindacale previste dagli articoli 36 e 82 del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217.
Art. 11
Rapporti con gli organi di informazione e divulgazione di notizie
1. I rapporti con gli organi di informazione sono prerogativa del Capo
del Dipartimento e del Capo del Corpo nazionale, nonche' dei
collaboratori appositamente designati per le questioni di carattere
generale ed istituzionale; i dirigenti periferici trattano
esclusivamente questioni connesse ad eventi interessanti il territorio
di competenza.
2. La comunicazione resa dai dirigenti periferici, ovvero dai
responsabili delle operazioni di soccorso, dovra' limitarsi alla
cronaca dell'evento, evitando valutazioni in ordine a responsabilita'
di natura civile e penale e osservazioni sull'operato di altre
Amministrazioni, secondo le indicazioni fornite dal Dipartimento.
3. La divulgazione di notizie concernenti l'attivita' dell'ufficio, i
servizi di istituto, provvedimenti o operazioni di qualsiasi natura e'
attuata dai dirigenti degli uffici, nel rispetto della riservatezza
delle persone interessate, secondo le modalita' dagli stessi definite,
in osservanza di specifiche direttive del Capo del Dipartimento.
Art. 12
Obblighi di formazione professionale
1. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 142 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il personale del Corpo nazionale
e' tenuto a seguire corsi di formazione, aggiornamento, perfezionamento
professionale e addestramento organizzati dall'Amministrazione.
2. L'attivita' formativa e' preordinata a far acquisire, mantenere ed
aggiornare un idoneo livello di capacita' tecnico-professionali del
personale, nonche' a consolidarne la capacita' nell'uso degli strumenti
di lavoro impiegati, secondo i programmi stabiliti dall'Amministrazione.
3. Il personale, nell'effettuazione dell'attivita' di formazione, deve
indossare l'equipaggiamento ed utilizzare i dispositivi di protezione
individuali appositamente previsti.
4. Il personale preposto alla formazione deve verificare che il
personale discente indossi ed utilizzi i dispositivi di protezione
individuali e segua le direttive impartite per lo svolgimento in
sicurezza dell'attivita'.
Art. 13
Diritto di associazione
1. La partecipazione alle associazioni od organizzazioni e' libera,
salvo i casi in cui i fini delle medesime siano incompatibili o in
conflitto di interessi con le attivita' istituzionali del Corpo
nazionale, anche se prestate presso enti ed associazioni senza scopo di
lucro.
Titolo III
SOVRAORDINAZIONE
Art. 14
Ordine di sovraordinazione
1. L'ordine di sovraordinazione funzionale tra i ruoli del personale
del Corpo nazionale che svolge funzioni tecnico-operative, del
personale direttivo e dirigente e del personale che espleta attivita'
tecniche, amministrativo - contabili e tecnico - informatiche e'
disciplinato dagli articoli 1, comma 3, 39, comma 4, 50, comma 4, 59,
comma 4, e 85, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
2. Il rapporto di sovraordinazione si espleta anche nei confronti del personale volontario del Corpo nazionale.
3. Il personale dirigente e' sovraordinato al personale che presta servizio presso gli uffici cui e' preposto.
4. Nell'ambito della stessa qualifica, la sovraordinazione e'
determinata, fatti salvi gli incarichi assegnati dal dirigente,
dall'anzianita' definita nel provvedimento di promozione e, in caso di
parita', dalla posizione di precedenza nel ruolo. In ogni caso
l'assegnazione degli incarichi al personale da parte del dirigente
avviene nel rispetto dei principi di uniformita' di trattamento,
imparzialita' e trasparenza.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, per gli interventi che
richiedono l'impiego degli specialisti e degli specializzati si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 3. 6. Negli
interventi di soccorso pubblico, il personale dei ruoli tecnici,
amministrativo-contabili e tecnico-informatici, fermo restando le
proprie competenze, dipende funzionalmente dal personale operativo
preposto alla direzione del servizio.
Art. 15
Osservanza delle disposizioni e delle direttive impartite
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, lettera h),
il personale appartenente al Corpo nazionale, qualora non fosse
possibile ricevere ulteriori direttive, deve adoperarsi per superare
difficolta', inconvenienti od ostacoli imprevisti all'esecuzione delle
disposizioni ricevute, evitando di arrecare, per quanto possibile,
pregiudizi al servizio. In ogni caso il dipendente deve informare
immediatamente il superiore, riferendo altresi' dei risultati e di ogni
altra conseguenza del suo intervento.
Art. 16
Rapporti con i superiori
1. Il personale del Corpo nazionale, ove nei rapporti con i superiori
non ritenga di dover seguire l'ordine di sovraordinazione funzionale di
cui all'articolo 14 e fermo restando la disciplina di cui alla lettera
h) del comma 3 dell'articolo 7, ha diritto di consegnare scritti in
plichi sigillati al responsabile dell'unita' organizzativa da cui
dipende, previo rilascio di ricevuta, il quale li inoltra
immediatamente all'ufficio cui sono diretti.
Titolo IV
NORME SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Capo I
Norme generali
Art. 17
Impiego nei servizi
1. Il personale del Corpo nazionale, salvo casi di necessita' ed
emergenza, deve essere impiegato, anche tenendo conto della
specializzazione professionale posseduta o acquisita in servizio, in
relazione alle funzioni del ruolo di appartenenza ed alla qualifica
posseduta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 47.
Art. 18
Presentazione in servizio
1. Il personale del Corpo nazionale ha l'obbligo di presentarsi in servizio all'ora stabilita.
2. L'ingresso e l'uscita dalla sede di servizio vengono registrati attraverso sistemi di rilevazione.
Art. 19
Riconoscimento in servizio
1. Salvo quanto disposto nei commi 2, 3 e 4, il personale dei ruoli
operativi del Corpo nazionale, in orario lavorativo, e con riguardo
alla propria specificita' professionale e di ruolo, indossa l'uniforme
in tutte le circostanze e secondo le modalita' indicate
dall'Amministrazione e comunque: a) nelle fasi di attesa e di
espletamento delle attivita' operative di soccorso; b)
nell'espletamento delle attivita' di addestramento e di formazione
professionale; c) nell'espletamento di servizi di vigilanza; d)
nell'espletamento di servizi di guida di automezzi
dell'Amministrazione; e) in occasioni di cerimonie ufficiali; f) nei
servizi di istituto che comportano esigenze di qualificazione immediata.
2. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori e dei sostituti
direttori antincendi e il personale appartenente al ruolo dei direttivi
indossa l'uniforme nei servizi di soccorso tecnico urgente, nei servizi
di guardia e nei servizi di vigilanza antincendio di cui all'articolo
18 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
3. Il personale appartenente ai ruoli dei dirigenti indossa l'uniforme
nelle operazioni di soccorso tecnico urgente e quella di rappresentanza
nelle cerimonie ufficiali. 4. Su direttive del Capo del Dipartimento,
concordemente con il Capo del Corpo nazionale, i direttori centrali, i
direttori regionali ed interregionali ed i dirigenti delle altre
articolazioni territoriali del Corpo nazionale, possono concedere
autorizzazioni in deroga alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.
Capo II
Disposizioni sui servizi
Art. 20
Disposizioni sullo svolgimento del servizio
1. Le disposizioni in materia di organizzazione e svolgimento dei
servizi di istituto sono emanate mediante circolari, disposizioni di
servizio, ordini del giorno e fogli di servizio.
2. Le disposizioni indicate al comma 1 sono portate, senza ritardo ed a
cura dei dirigenti dei singoli uffici, a conoscenza di tutto il
personale dipendente interessato. Le disposizioni di interesse generale
debbono, di norma, essere affisse all'albo di ogni sede di servizio,
ovvero diffuse su sistema informatico interno per un congruo periodo e
successivamente archiviate in ordine progressivo.
3. Ove le disposizioni indicate al comma 1 ineriscano alla materia dei
bandi di concorsi interni ovvero delle procedure di mobilita' e di
qualificazioni del personale, sono, oltre che al personale in servizio,
comunicate direttamente al personale assente, a qualsiasi titolo, a
cura dell'ufficio di appartenenza. Le comunicazioni possono essere
effettuate anche per posta elettronica.
Art. 21
Circolari
1. Le circolari sono atti di indirizzo e regolamentazione generale
emanate dagli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento.
2. Le circolari sono ordinate in apposita raccolta e disponibili alla libera consultazione da parte del personale dipendente.
3. Le circolari debbono essere affisse all'albo di ogni sede di
servizio ovvero diffuse su sistema informatico interno per un congruo
periodo e successivamente archiviate in ordine progressivo.
Art. 22
Disposizioni di servizio
1. Le disposizioni di servizio sono gli atti indirizzati al personale o
ai settori specificamente individuati, diretti a regolamentare,
organizzare e gestire in dettaglio le varie tipologie di servizio.
2. Le disposizioni di servizio sono ordinate in apposita raccolta e
disponibili alla libera consultazione da parte del personale.
3. Le disposizioni di servizio sono esposte nell'apposito albo e tutto
il personale ha l'obbligo di prenderne visione all'inizio dell'orario
di lavoro.
Art. 23
Ordini del giorno
1. Gli ordini del giorno sono gli atti mediante i quali il Comandante
provinciale o il dirigente dell'ufficio porta a conoscenza di tutto il
personale dipendente provvedimenti e disposizioni di interesse generale.
2. Gli ordini del giorno sono ordinati in apposita raccolta e disponibili alla libera consultazione del personale.
3. Gli ordini del giorno vengono esposti nell'apposito albo e tutto il
personale ha l'obbligo di prenderne visione all'inizio dell'orario di
lavoro.
Art. 24
Foglio di servizio
1. Il foglio di servizio e' il documento che stabilisce per ogni turno
l'assegnazione del personale operativo a ciascun servizio, con
l'indicazione delle specifiche mansioni da svolgere con particolare
riferimento al dispositivo di soccorso tecnico ordinario ed alle
Sezioni operative di colonna mobile regionale.
2. Il foglio di servizio viene predisposto da apposito ufficio o da
personale individuato dal comandante provinciale e contiene la data, il
cognome, il nome, la qualifica del personale, il tipo di servizio, il
posto in cui deve essere svolto, l'indicazione degli orari di inizio e
termine, e puo' contenere istruzioni di carattere individuale o
generale in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 22.
3. Qualora sia indispensabile procedere a successive variazioni del
foglio di servizio, le stesse devono essere tempestivamente comunicate
direttamente al personale interessato a cura del capo turno provinciale.
4. Il foglio di servizio e' esposto nell'apposito albo e tutto il
personale ha l'obbligo di prenderne visione all'inizio dell'orario di
lavoro.
5. I fogli di servizio sono ordinati in apposita raccolta e disponibili alla libera consultazione del personale.
Capo III
Modalita' esecutive dei servizi
Art. 25
Esecuzione dei servizi
1. Il personale del Corpo nazionale e' tenuto a conoscere le
disposizioni generali e particolari del servizio al quale e' addetto.
Art. 26
Partecipazione del personale ai servizi istituzionali
1. Il personale del Corpo nazionale assicura lo svolgimento dei servizi
istituzionali in relazione al ruolo ed alla qualifica posseduta. I
servizi sono espletati durante l'orario di lavoro e, su disposizione
del dirigente, in servizio straordinario o al di fuori dell'orario
ordinario e straordinario, secondo quanto previsto dal procedimento
negoziale.
2. L'impiego del personale al di fuori dell'orario ordinario di lavoro
e' effettuato mediante programmazione, adottando criteri di rotazione
ed uniformita', privilegiando la partecipazione volontaria del
personale ed assicurando il recupero delle energie psico-fisiche.
Art. 27
Disciplina dell'orario di servizio e di lavoro
1. L'orario di servizio e l'orario o tempo di lavoro, nonche' le
diverse tipologie di articolazioni dell'orario sono funzionali
all'espletamento dei servizi istituzionali del Corpo nazionale e
stabilite dal procedimento negoziale.
Art. 28
Obblighi di permanenza in servizio
1. In caso di necessita' ed urgenza, ove non sia possibile provvedere
altrimenti, al personale del Corpo nazionale puo' essere fatto obbligo,
al termine dell'orario di lavoro, di rimanere in servizio fino al
cessare delle esigenze. Per i servizi di soccorso si applicano le
disposizioni dell'articolo 79. L'individuazione dei limiti orari e'
disciplinata nell'ambito dei procedimenti negoziali.
2. Il protrarsi dell'orario di lavoro, nei casi indicati dal comma 1,
viene disposto dal dirigente o dal responsabile preposto al servizio.
3. Nei servizi di soccorso tecnico urgente e di vigilanza, che
prevedono il cambio sul posto in base alle disposizioni impartite, il
personale che termina il turno di lavoro viene avvicendato dal
personale montante, al termine del passaggio di consegne. Il
responsabile preposto al servizio deve attivarsi affinche'
l'avvicendamento avvenga senza ritardo.
Art. 29
Obblighi del personale al termine del servizio
1. Il responsabile della squadra operativa, al termine dell'intervento,
deve redigere il relativo rapporto e, qualora l'intervento presupponga
successivi adempimenti di polizia giudiziaria ovvero: l'interessamento
di altri enti o autorita', deve fornire al responsabile del servizio di
soccorso i dati per la stesura delle eventuali comunicazioni agli enti
interessati e provvedere agli eventuali adempimenti di polizia
giudiziaria connessi. Tali adempimenti, in caso di impedimento dovuto
ad impegno per esigenze di soccorso tecnico urgente, dovranno essere
espletati, senza ritardo, al termine del turno di servizio.
2. Il personale, ciascuno per il proprio ambito di competenza, deve
riferire su ogni fatto di rilievo avvenuto durante l'espletamento del
servizio, al proprio diretto superiore, senza ritardo o, comunque, al
termine del turno di servizio.
3. I responsabili di settore, al termine del servizio, devono riferire
al proprio omologo del turno subentrante i fatti di rilievo avvenuti
durante l'espletamento del servizio annotandoli, ove possibile su
specifico registro, al fine di garantire, nella continuita', una
corretta gestione dello stesso.
Art. 30
Reperibilita'
1. Il personale del Corpo nazionale, nei casi in cui e' tenuto ad
assicurare la reperibilita', ove non dotato di telefono mobile fornito
dall'Amministrazione, fornisce alla direzione dell'ufficio da cui
dipende ogni indicazione necessaria per poter essere immediatamente
rintracciato.
2. Il personale del Corpo nazionale deve poter raggiungere, quando
richiesto, il posto di servizio nel piu' breve tempo possibile e,
comunque, con tempi e modalita' stabiliti dal Dipartimento.
Art. 31
Controllo sui servizi
1. Il responsabile dell'ufficio o il dipendente designato deve
controllare con assiduita' il buon andamento del servizio ed il
corretto comportamento del personale assegnato al medesimo servizio.
2. Dei controlli effettuati e degli eventuali rilievi ai fini dei successivi adempimenti deve essere informato, con relazione, il superiore sovraordinato o il dirigente, proponendo adeguate soluzioni.
3. In ogni circostanza, il personale di cui al comma 1, e' tenuto a far
rimuovere con immediatezza qualsiasi ostacolo che si frapponga alla
regolare esecuzione del servizio.
Capo IV
Assenze dal servizio
Art. 32
Congedo ordinario
1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente e dalle
disposizioni contrattuali in materia di congedo ordinario, alla
relativa autorizzazione provvedono: a) il Capo del Dipartimento per i
dirigenti generali previo nulla osta del Capo del Corpo nazionale; b)
il Capo del Dipartimento per i dirigenti in servizio negli uffici della
propria diretta collaborazione; il Capo del Corpo nazionale
nell'ufficio di propria diretta collaborazione; il direttore centrale e
il direttore regionale per i dirigenti responsabili di strutture negli
ambiti di rispettiva competenza, dandone contestuale comunicazione al
Capo del Dipartimento e al Capo del Corpo nazionale; c) il dirigente
dell'ufficio, o suo delegato, per il restante personale.
2. I dirigenti richiedenti il congedo ordinario sono tenuti a
comunicare preventivamente, e in caso di variazioni tempestivamente, il
proprio recapito, anche telefonico, al dirigente competente alla
concessione.
Art. 33
Assenze per malattia
1. Il personale che si assenta per malattia, dopo averne dato
tempestiva comunicazione al capo dell'ufficio di appartenenza, deve
produrre il certificato medico, nei termini indicati dalle disposizioni
vigenti.
2. Copia del certificato di malattia, contenente la data di inizio
della malattia e la presumibile durata, deve essere trasmessa
all'ufficio di appartenenza.
3. A tutela della sicurezza degli operatori ed al fine di assicurare la
piena operativita' dei servizi di soccorso tecnico urgente, il
personale che espleta funzioni tecnico-operative, ivi compreso il
personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti, deve
produrre, in caso di assenze superiori ai venti giorni, fermo restando
le specifiche disposizioni di cui al comma 4, con le medesime procedure
di cui al comma 1, copia del certificato di malattia con l'indicazione
della diagnosi. Il predetto certificato, nel rispetto delle specifiche
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, deve
essere trasmesso in busta chiusa, al medico responsabile della
struttura sanitaria centrale o regionale, di riferimento, il quale
effettuate le valutazioni di competenza, attiva la struttura medica
provinciale per la tenuta del libretto individuale sanitario di
rischio, nonche' per eventuali verifiche mediche.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato nel rispetto delle
forme di partecipazione sindacale, sono individuate le patologie per le
quali non e' indispensabile l'acquisizione della certificazione medica
di cui al comma 3. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo
35. Con il medesimo decreto si provvede, altresi', a dettare specifiche
disposizioni, per il personale in servizio nelle componenti
specialistiche e specializzate, in ragione dei peculiari requisiti
psicofisici richiesti.
5. Ferma restando la primaria competenza delle strutture sanitarie
regionali e quanto disciplinato nell'ambito dei procedimenti negoziali,
l'Amministrazione ha facolta' di effettuare, ove le predette strutture
sanitarie non abbiano provveduto, visite di controllo tramite i propri
sanitari.
Titolo V
ASSISTENZA
Art. 34
Assistenza sanitaria
1. In relazione all'espletamento di specifiche attivita' e nei settori
in cui vi sia una particolare necessita', il Dipartimento puo'
avvalersi, accanto ai propri funzionari medici dipendenti, di: a)
medici liberi professionisti estranei all'Amministrazione con incarico
annuale conferito con decreto del Ministro dell'interno; b) medici
specialisti estranei all'Amministrazione anche mediante la stipula di
apposite convenzioni con strutture sanitarie. In tale caso all'Ufficio
sanitario del Dipartimento competono la predisposizione della
convenzione ed il coordinamento amministrativo-contabile dell'attivita'
affidata in convenzione.
Art. 35
Accertamenti sanitari
1. Il personale deve sottoporsi agli accertamenti sanitari preventivi e
periodici previsti per controllare lo stato di salute dei dipendenti.
L'esito degli accertamenti sanitari, nonche' il giudizio di idoneita'
psico-fisica richiesto per l'assolvimento dei propri compiti connessi
al rapporto d'impiego, oltre ad essere comunicati tempestivamente al
dipendente, sono riportati, a cura del medico responsabile della
struttura sanitaria centrale o territoriale dell'Amministrazione, nel
libretto individuale sanitario e di rischio previsto per ciascun
dipendente dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica
10 aprile 1984, n. 210.
2. Il medico responsabile della struttura sanitaria centrale o
territoriale puo' procedere, in ragione di particolari patologie che
possono incidere sull'attivita' di soccorso tecnico urgente, ad
accertamenti sanitari tesi a controllare l'idoneita' psico-fisica dei
dipendenti all'assolvimento dei propri compiti anche in connessione a
procedure per la concessione di trattamenti di privilegio.
3. Gli accertamenti sanitari ed i relativi giudizi di idoneita'
psico-fisica sono altresi' obbligatori trascorso il periodo di assenza
per malattia o per infortunio di cui all'articolo 12 della legge 5
dicembre 1988, n. 521. In tal caso, il dirigente datore di lavoro, al
fine della riammissione in servizio, invia alle competenti Commissioni
mediche ospedaliere territoriali militari, una specifica richiesta di
giudizio medico legale per stabilire se il dipendente sia
incondizionatamente idoneo o sia totalmente o parzialmente inidoneo al
servizio d'istituto.
4. Ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, il dipendente, dopo il periodo di assenza per malattia o
infortunio, deve riassumere servizio in condizioni compatibili con lo
svolgimento dei compiti istituzionali dell'attivita' operativa cui e'
preposto. A tale scopo puo' essere disposto dal dirigente datore di
lavoro, su proposta del medico responsabile della struttura sanitaria
centrale o territoriale dell'Amministrazione, l'invio all'ospedale
militare per accertamenti medico-legali, finalizzati sia alla
valutazione della dipendenza o meno da causa di servizio degli stati
morbosi, sia ad esprimere il giudizio di incondizionata idoneita'
oppure di totale o parziale inidoneita' al servizio di istituto.
5. L'invio all'ospedale militare puo' essere disposto su richiesta del personale.
6. Nei casi ed alle condizioni previste dalla normativa vigente in
materia, il dipendente puo' essere sottoposto a visite finalizzate alla
verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione
di sostanze psicotrope e stupefacenti.
Art. 36
Misure di profilassi
1. Il personale si sottopone, salvo documentate controindicazioni
mediche, alle misure di profilassi generali o specifiche ed agli
accertamenti sanitari che l'Amministrazione stessa ritenga di disporre,
esclusivamente, per motivi di servizio e in relazione al possibile
insorgere di fenomeni di tipo infettivo o epidemico, comunque connesse
alle esigenze di servizio.
Art. 37
Attivita' assistenziali
1. L'Amministrazione favorisce le attivita' assistenziali dirette al
personale del Corpo nazionale svolte dall'Opera nazionale di assistenza
per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Titolo VI
ATTIVITA' SPORTIVA
Art. 38
Principi generali
1. L'Amministrazione, compatibilmente con le esigenze di servizio, cura
e promuove l'esercizio della pratica sportiva al fine di consentire la
preparazione ed il ritempramento psico-fisico del personale necessari
per lo svolgimento delle attivita' istituzionali, dando indicazione
sulle modalita' di partecipazione; sviluppa l'attivita' agonistica di
alto livello svolta dagli atleti del Corpo nazionale per perseguire
l'obiettivo di accrescere il prestigio dell'istituzione ed il
patrimonio sportivo nazionale; favorisce le attivita' sportive
dilettantistiche dei giovani iscritti ai Gruppi sportivi dei vigili del
fuoco provinciali del Corpo nazionale al fine di avvicinarli alle
attivita' del Corpo nazionale. Il personale del Corpo nazionale
organizza e coordina l'attivita' sportiva di: a) Gruppo sportivo
nazionale dei vigili del fuoco, riservato al personale di cui agli
articoli 145 e 147 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con
sede in Roma; b) Gruppi sportivi dei vigili del fuoco, di cui al
decreto del Ministro dell'interno 29 settembre 1964, recante il
regolamento di istruzione per l'addestramento ginnico-sportivo del
personale appartenente al Corpo nazionale, i quali sono incardinati
presso il corrispondente Comando provinciale; c) Rappresentative
nazionali e regionali del Corpo nazionale nelle varie discipline
sportive, istituite e disciplinate con decreto del Capo del
Dipartimento al momento della loro attivazione.
2. Con appositi decreti del Ministro dell'interno sono approvati gli
statuti dei Gruppi sportivi e delle rappresentative nazionali e
regionali del Corpo nazionale.
3. Ai fini della promozione e dello sviluppo delle attivita' sportive,
il Dipartimento stipula apposite convenzioni con il CONI e con singole
federazioni sportive nazionali.
4. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al presente titolo,
l'Amministrazione continua a mettere a disposizione, compatibilmente
con le esigenze di servizio, impianti, mezzi ed attrezzature.
Art. 39
Personale
1. L'Amministrazione, salvo particolari esigenze di servizio, consente
che il personale del Corpo nazionale partecipi alle preparazioni
individuali o collettive organizzate dal CONI, dalle federazioni
sportive nazionali o dalle Forze armate e di Polizia, in vista della
partecipazione a rappresentative nazionali ufficiali.
2. Gli atleti in forza al Gruppo sportivo nazionale dei vigili del
fuoco che perdono l'idoneita' all'attivita' sportiva di alto livello,
in possesso dei requisiti culturali previsti, possono, ai sensi del
comma 1 dell'articolo 146 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
217, essere destinati alla conduzione tecnica delle attivita' sportive.
Titolo VII
ASSEGNAZIONE E MOBILITA' DEL PERSONALE
Art. 40
Assegnazioni alle sedi di servizio
1. Il personale non dirigente, a seguito di prima assegnazione, di
trasferimento o di assegnazione temporanea alle sedi di servizio, e'
destinato agli uffici, ai distaccamenti o ai reparti in cui si
articolano le singole sedi, dal dirigente responsabile, in funzione
delle specifiche esigenze di servizio e nel rispetto degli accordi
negoziali.
2. Il personale assume servizio nella struttura di destinazione
osservando le disposizioni del presente regolamento, del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e del decreto del Presidente della
Repubblica 7 maggio 2008, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19 luglio 2008, che recepisce l'accordo
sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Art. 41
Incarichi e trasferimenti
1. Gli incarichi e le sedi di servizio del personale dirigente sono
conferiti secondo le disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217, e dei relativi criteri attuativi.
2. Fermo restando la vigente disciplina in tema di trasferimenti, i
trasferimenti a domanda del personale non dirigente verso le direzioni
regionali ed interregionali, i comandi provinciali e gli uffici
centrali, sono disposti dal Dipartimento, sulla base dei criteri di
mobilita' volontaria individuati in sede di contrattazione collettiva
nazionale.
3. L'Amministrazione predispone programmazioni periodiche della
mobilita' volontaria in ragione dei ruoli e delle qualifiche, al fine
di garantire l'equilibrata distribuzione del personale nelle sedi
dirigenziali di servizio, nonche' la piena e costante operativita' dei
nuclei specialistici.
4. I trasferimenti del personale specialista sono disposti in conformita' con quanto previsto dall'articolo 50.
5. Fermo restando quanto specificatamente disposto dall'articolo 3
della legge 27 marzo 2001, n. 97, il personale puo' essere trasferito
ad altra sede di servizio, o ad altro incarico in caso di dirigenti,
con provvedimento del Capo del Dipartimento, quando sussistano motivi
di grave nocumento al prestigio dell'Amministrazione in caso di
permanenza del personale stesso nella sede di appartenenza.
6. I trasferimenti di cui al comma 5, sono disposti previo espletamento
delle procedure previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, e tenendo conto delle condizioni personali e
familiari e di eventuali necessita' di studio del dipendente
interessato e dei propri figli.
7. I trasferimenti di cui al comma 5 che riguardino il personale non
dirigente possono essere disposti anche in soprannumero nella sede di
destinazione.
Art. 42
Assegnazioni temporanee per esigenze di servizio
1. Per esigenze di servizio, l'Amministrazione puo' disporre
assegnazioni temporanee del personale non dirigente alle sedi di
servizio, nonche' ai nuclei specialistici, per un periodo non superiore
a sessanta giorni, rinnovabili qualora le esigenze di servizio,
opportunamente motivate, assumano carattere di straordinaria rilevanza.
2. Le assegnazioni temporanee sono disposte dal Dipartimento o, previa
formale comunicazione al Dipartimento stesso, dai direttori regionali
ed interregionali; in quest'ultimo caso, le assegnazioni sono disposte
limitatamente ai comandi provinciali ed ai nuclei specialistici di
pertinenza territoriale e relativamente al personale in servizio nelle
strutture periferiche del Corpo nazionale presenti nel territorio
regionale e interregionale.
3. Delle esigenze di servizio viene data comunicazione al personale che
viene individuato per l'assegnazione temporanea sulla base della
disponibilita' e delle graduatorie. 4. Qualora ne ricorrano le
condizioni generali, le assegnazioni temporanee di cui al presente
articolo danno luogo alla corresponsione del trattamento economico
previsto dalle disposizioni vigenti in materia. 5. I criteri e i limiti
per le assegnazioni temporanee di cui al presente articolo sono
definiti previo accordo negoziale nazionale decentrato.
Art. 43
Assegnazioni temporanee a domanda
1. Il Dipartimento puo' disporre assegnazioni temporanee del personale
non dirigente alle sedi di servizio, a domanda del personale stesso,
secondo la disciplina ed i criteri individuati in sede di
contrattazione collettiva nazionale.
Art. 44
Mobilita' interna alle sedi di servizio
1. All'interno delle sedi dirigenziali di servizio la mobilita' del
personale non dirigente, a domanda o per specifiche e motivate esigenze
di servizio, viene effettuata come di seguito indicato: a) tra le
direzioni centrali e da e verso gli uffici di diretta collaborazione
del Capo del Dipartimento, su disposizione del Capo del Dipartimento;
b) da e verso l'ufficio di diretta collaborazione del Capo del Corpo,
su disposizione del Capo del Dipartimento, d'intesa con il Capo del
Corpo; c) all'interno della direzione centrale, su disposizione del
direttore centrale; d) nelle direzioni regionali e interregionali, nei
comandi provinciali su disposizione del dirigente responsabile.
2. I criteri per la mobilita' interna agli uffici centrali di livello
dirigenziale generale, ubicati in sedi diverse, sono individuati in
sede di contrattazione decentrata a livello centrale;
i criteri per la mobilita' del personale nell'ambito delle rispettive articolazioni territoriali delle direzioni regionali ed interregionali e dei comandi provinciali sono individuati in sede di contrattazione decentrata a livello periferico, sulla base dell'organizzazione e della disciplina degli uffici.
Titolo VIII
SPECIALITA' E ABILITAZIONI
Capo I
Specialita'
Art. 45
Attivita' specialistiche
1. Fino all'adozione dei provvedimenti previsti dal comma 1
dell'articolo 159 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,
costituiscono specialita' del Corpo nazionale, in relazione al
particolare impiego del personale specificamente preparato, le
attivita' di soccorso tecnico specialistico espletate da: a)
elicotteristi e piloti d'aereo; b) sommozzatori; c) nautici; d)
radioriparatori.
2. Al personale di cui al comma 1, in possesso di brevetto o
certificazione rilasciata dal Dipartimento a seguito del superamento di
corso di formazione specialistica, e' rilasciato il libretto
individuale di specialita'.
3. L'esercizio delle funzioni specialistiche determina il
riconoscimento di specifiche indennita' sulla base di quanto previsto
dalle norme legislative e contrattuali.
4. Il personale specialista e' assegnato dal Dipartimento, per il
tramite del competente comando provinciale, ai nuclei specialistici
relativi alla specialita' posseduta.
Art. 46
Organizzazione delle specialita'
1. L'istituzione di nuclei specialistici, nell'ambito dei comandi
provinciali, la relativa dotazione organica e la distribuzione
territoriale del relativo personale, ferme restando le funzioni di
coordinamento affidate ai direttori regionali ed interregionali, sono
determinate con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi
dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
2. I requisiti di accesso alle specialita' sono disciplinati con
decreto del Ministro dell'interno; le modalita' e le procedure di
impiego, i corsi di formazione e di aggiornamento professionale, la
durata ed il mantenimento dei brevetti, sono disciplinati con decreto
del Capo del Dipartimento.
Art. 47
Impiego degli specialisti
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 46, comma 2, il
personale specialista viene impiegato nelle attivita' dei nuclei
specialistici.
2. L'eventuale impiego in altre attivita' puo' essere disposto in base alle direttive del Dipartimento.
3. Fermi restando i livelli di coordinamento e di sovraordinazione
gerarchica e funzionale previsti nell'ambito degli interventi di
soccorso tecnico urgente, il personale specialista intervenuto effettua
le valutazioni di competenza in relazione alle manovre ed alle
operazioni da effettuare di cui e' direttamente responsabile.
Art. 48
Libretto individuale di specialita'
1. Il Dipartimento, per ciascuna delle specialita' del Corpo nazionale,
cura il rilascio e l'aggiornamento dei libretti individuali di
specialita', nonche' la gestione dei dati in essi contenuti.
2. I libretti individuali di specialita' contengono, oltre ai dati
anagrafici e di servizio del personale, tutte le informazioni relative
all'aggiornamento professionale, agli accertamenti psicofisici ed
attitudinali ed alla validita' dei brevetti posseduti.
Art. 49
Sospensione, revoca e rinuncia alla specialita'
1. L'inidoneita' temporanea del personale specialista comporta la
sospensione dall'esercizio della specialita' fino all'accertamento
della piena ed incondizionata idoneita' psicofisica ed attitudinale.
2. Il Dipartimento, nel caso venga accertata in via definitiva
l'inidoneita' psicofisica o attitudinale a svolgere l'attivita'
affidata al personale specialista, procede d'ufficio alla revoca del
brevetto e al ritiro del libretto individuale di specialita'. Valuta la
richiesta del dipendente di permanere nel medesimo ambito specialistico
di riferimento.
3. Ferme restando le prioritarie esigenze di servizio, il Dipartimento
accoglie le motivate istanze di rinuncia alla specialita', qualora ne
ricorrano le condizioni preordinate ad assicurare l'operativita' della
specialita', in ragione della specificita' del percorso formativo. In
tal caso l'assegnazione alla sede di servizio viene disposta in
funzione delle esigenze di servizio e secondo i criteri individuati nel
procedimento negoziale.
4. La richiesta di riammissione alla specialita' e' sottoposta alla
valutazione del Dipartimento che la puo' accogliere fermo restando
l'accertamento del possesso dei requisiti previsti.
Art. 50
Trasferimenti del personale specialista
1. I trasferimenti a domanda del personale specialista avvengono verso
sedi ove sono presenti nuclei della specialita' posseduta e sono
disposti dal Dipartimento sulla base dei criteri di mobilita'
volontaria individuati in sede di contrattazione collettiva nazionale.
Capo II
Abilitazioni
Art. 51
Attivita' di specializzazione
1. Il personale del Corpo nazionale, oltre a svolgere tutte le
attivita' istituzionali connesse alla qualifica di appartenenza, e'
impiegato in interventi che richiedono una particolare
specializzazione, sulla base delle direttive dell'Amministrazione ed e'
direttamente responsabile delle manovre effettuate in virtu' delle
specifiche abilitazioni conseguite.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le attivita'
di specializzazione che, in relazione alle peculiari esigenze operative
dell'Amministrazione e per assicurare l'attuazione di interventi,
richiedono particolari tecniche e procedure operative, svolte dal Corpo
nazionale.
3. La presenza in turno per l'esercizio delle funzioni connesse alla
specializzazione posseduta determina il riconoscimento di strumenti
incentivanti sulla base delle disposizioni vigenti.
Titolo IX
I SERVIZI
Capo I
Servizi ed attivita' del Corpo nazionale
Art. 52
Servizi ed attivita' del Corpo nazionale
1. Il presente titolo disciplina le modalita' di effettuazione dei
servizi istituzionali e delle attivita' del Corpo nazionale con
particolare riferimento a: a) servizi di soccorso pubblico; b) servizi
tecnici ed operativi in genere; c) servizi di prevenzione incendi; d)
attivita' di formazione interna; e) attivita' funzionali
all'espletamento dei servizi.
Art. 53
Esecuzione dei servizi di soccorso pubblico
1. I servizi di soccorso pubblico, di cui all'articolo 24 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, resi dal Corpo nazionale, come
definiti dalle disposizioni vigenti, sono espletati dalle strutture del
Corpo nazionale in favore della popolazione, secondo quanto indicato
nel presente regolamento e nelle direttive del Dipartimento.
2. Il servizio di soccorso pubblico assume valenza prioritaria rispetto
ad ogni altro servizio programmato o in corso di espletamento da parte
del personale.
3. I servizi di soccorso pubblico, di cui al presente articolo, sono
effettuati in modo gratuito e nessun compenso aggiuntivo e' dovuto da
parte dei beneficiari del servizio.
Capo II
I servizi di soccorso pubblico
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 54
Impiego del personale nei servizi di soccorso pubblico
1. Tutto il personale operativo di cui al titolo I capo I ed al titolo
II del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, partecipa
all'attivita' di soccorso in relazione al ruolo ed alla qualifica
posseduta, indipendentemente dalla funzione ordinariamente svolta
nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'ufficio di appartenenza.
Il personale inserito nelle squadre di intervento e nelle sale operative partecipa all'attivita' di soccorso in via ordinaria, il restante personale qualora si renda necessario. In ogni caso l'impiego del personale viene effettuato in relazione alla tipologia di soccorso richiesto e nel rispetto del sistema di coordinamento, direzione e controllo del Corpo nazionale.
2. Il personale operativo appartenente ai ruoli dei direttivi, degli
ispettori e dei sostituti direttori esercita le attivita' del servizio
di guardia presso i comandi provinciali, le direzioni regionali ed
interregionali ed il centro operativo nazionale e partecipa allo
svolgimento del servizio di soccorso secondo le prerogative degli
uffici di appartenenza. Per ciascuna struttura, sulla base del
personale assegnato, dell'organizzazione e delle esigenze di servizio,
i dirigenti responsabili individuano le unita' da impiegare e la
modalita' di partecipazione al servizio.
3. Qualora, su richiesta di Stati esteri ovvero sulla base di accordi o
trattati internazionali, il personale del Corpo nazionale debba essere
impiegato nell'effettuazione di servizi di soccorso al di fuori del
territorio nazionale, le modalita' e le direttive di impiego sono
stabilite dal Dipartimento, sentito il Ministero degli affari esteri.
4. Sulla base di quanto disposto dall'articolo 85, comma 2, del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, durante le attivita' di soccorso
in supporto alle strutture operative partecipano, in relazione a
specifiche esigenze e su disposizione del dirigente responsabile gli
appartenenti ai ruoli del personale che svolgono attivita' tecniche,
amministrativo-contabili e tecnico-informatiche, cui vengono fornite
idonee dotazioni di vestiario, individuate dall'Amministrazione. In tal
caso il personale espleta le attivita' proprie del ruolo e della
qualifica di appartenenza, in area esterna allo scenario di intervento,
individuata dal responsabile operativo sul posto.
Art. 55
Obblighi del personale libero dal servizio
1. Il personale operativo del Corpo nazionale, ovunque si trovi sul
territorio italiano, anche se libero dal servizio, in presenza di
situazioni di pericolo che richiedano l'intervento dei vigili del
fuoco, si attiva, compatibilmente con il mantenimento della propria
sicurezza, per tutelare l'incolumita' delle persone e la salvaguardia
dei beni, informando tempestivamente la sala operativa del comando
provinciale territorialmente competente e rimanendo a disposizione
della stessa fino al cessare delle esigenze. In tal caso egli viene
considerato in servizio a tutti gli effetti.
2. Il personale del Corpo nazionale e' tenuto a dichiarare presso la
sede in cui opera, i propri recapiti, anche telefonici, che
l'Amministrazione puo' utilizzare in caso di urgenza, nel rispetto
delle norme vigenti sulla tutela della privacy.
3. Qualora al personale operativo del Corpo nazionale, libero dal
servizio, venga richiesto di rientrare in servizio a seguito del
verificarsi di gravi situazioni di emergenza, lo stesso, se non
impossibilitato, si presenta presso la sede di servizio di
appartenenza, relazionandosi con il responsabile del turno. Rimangono
fermi gli obblighi del personale permanente in servizio di
reperibilita' di rispettare le modalita' di rientro in servizio
indicate dall'articolo 30.
4. Qualora il personale libero dal servizio rilevi un reato in materia
di prevenzione incendi e' tenuto a segnalarlo all'autorita' giudiziaria
per il tramite del comando provinciale competente per territorio per i
successivi adempimenti di competenza.
Art. 56
Modalita' generali di espletamento degli interventi di soccorso
1. Gli interventi di soccorso pubblico vengono effettuati dai comandi
provinciali. Le direzioni regionali ed interregionali e le strutture
centrali del Corpo nazionale partecipano all'attivita' di soccorso e
assicurano l'azione di coordinamento generale negli ambiti territoriali
di competenza, nonche' il coordinamento nell'impiego dei nuclei
specialistici e del personale specializzato.
2. Gli interventi di soccorso pubblico di cui al comma 1, sono riferiti
alle situazioni di carattere urgente e a quanto altro necessario a
garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia dei beni e
cessano al venir meno delle effettive necessita'. Le attivita' di
soccorso hanno origine al momento della ricezione della richiesta e si
concludono con la redazione e la trasmissione degli atti e dei
provvedimenti correlati all'intervento effettuato, da parte del
personale preposto.
3. Il personale del Corpo nazionale, in relazione alle responsabilita'
connesse al ruolo ed alla funzione svolta, nell'effettuazione del
servizio di soccorso: a) assume le notizie di eventi in cui e'
necessario l'intervento delle squadre dei vigili del fuoco; b)
interviene con la massima celerita'; c) si relaziona mediante il
sistema di coordinamento, direzione e controllo del Corpo nazionale; d)
affronta le situazioni di pericolo determinate dallo scenario
dell'intervento tenendo conto della priorita' della tutela della vita
umana, adottando i necessari dispositivi di protezione individuale e le
tecniche operative finalizzate anche alla salvaguardia dell'incolumita'
propria e degli altri soccorritori; e) opera nella propria squadra,
collaborando fattivamente con tutti i componenti e si coordina con gli
operatori delle altre squadre presenti attraverso i responsabili delle
stesse, secondo il sistema di coordinamento, direzione e controllo del
Corpo nazionale; f) individua le procedure d'intervento da applicare,
anche in relazione al grado di urgenza; g) utilizza correttamente,
secondo i manuali d'uso e sulla base della formazione e
dell'addestramento ricevuti, le apparecchiature, i mezzi ed i
dispositivi affidatigli, curandone la custodia ed il mantenimento in
perfetta efficienza; h) effettua valutazioni e da' disposizioni in
funzione del livello di responsabilita' esercitato, tenendo conto delle
conoscenze tecniche acquisite e sulla base dell'esperienza personale
posseduta richiedendo e adottando conseguenti provvedimenti di
protezione e tutela in connessione ai potenziali pericoli generati
dalla situazione di emergenza in cui si trova ad operare; i) informa,
quando necessario, gli altri organi istituzionali sugli interventi,
richiedendone il supporto anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti
di competenza; l) in qualita' di responsabile delle operazioni dirige
l'intervento di soccorso, rapportandosi con le altre forze operative
sul campo e con gli enti istituzionali presenti, al fine di favorire il
migliore esito delle operazioni di soccorso; m) per motivi di soccorso
urgente, accede ed interviene all'interno di proprieta' private, anche
in assenza dei legittimi titolari, dandone immediata notizia alle forze
di polizia per l'adozione di eventuali provvedimenti di competenza; n)
identifica, assumendo i documenti di riconoscimento, le persone
beneficiarie del servizio di soccorso e di quanti si trovano ad essere
testimoni degli eventi, utili anche a successive eventuali indagini di
polizia giudiziaria. Nel caso di mancanza dei documenti di
riconoscimento, il personale intervenuto si rivolge alle forze
dell'ordine per assumere le indicazioni di competenza; o) effettua,
secondo quanto previsto dal codice di procedure penale, le attivita' di
polizia giudiziaria di competenza; p) redige le relazioni di servizio,
i rapporti di intervento ed ogni altro atto connesso con le funzioni
espletate nel servizio di soccorso; q) trasmette le relazioni interne
di servizio attinenti a eventuali disservizi verificatisi durante il
turno.
Art. 57
Gestione dei servizi di soccorso pubblico resi dal Corpo nazionale
1. I servizi di soccorso pubblico assicurati dal Corpo nazionale, anche
in relazione ad esigenze di protezione civile e di difesa civile, si
espletano mediante: a) il rispetto del sistema di coordinamento,
direzione e controllo; b) l'approntamento di dispositivi di soccorso in
grado di intervenire efficacemente nelle situazioni di emergenza; c)
l'effettuazione degli interventi operativi; d) la predisposizione degli
atti e la definizione delle procedure di comunicazione relativi
all'attivita' operativa effettuata.
Sezione II
Attivita' di coordinamento, direzione e controllo
Art. 58
Sistema di coordinamento, direzione e controllo del Corpo nazionale
1. Il Corpo nazionale adotta un sistema di coordinamento, direzione e
controllo costituito dai referenti operativi delle proprie strutture i
quali, nell'esercizio delle funzioni, assicurano l'unitarieta' del
Corpo nazionale nell'espletamento dei servizi di soccorso pubblico,
nonche' il coordinamento e la direzione tecnico-operativa degli
interventi, anche in relazione a quanto stabilito dall'articolo 24
della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e dall'articolo 12 della legge
13 maggio 1961, n. 469, come richiamati dal comma 3 dell'articolo 40
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e dal comma 4
dell'articolo 24 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
2. Il personale, durante l'espletamento del servizio, e' tenuto alla
conoscenza dei referenti operativi del sistema di coordinamento,
direzione e controllo della struttura in cui opera.
Art. 59
Coordinamento delle strutture operative del Corpo nazionale
1. Ferme restando le funzioni di coordinamento proprie del Capo del
Corpo nazionale in attuazione degli indirizzi del Capo del
Dipartimento, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139, e le responsabilita' demandate ai comandanti provinciali
in merito alla diretta responsabilita' dell'organizzazione dei servizi
di soccorso, secondo quanto previsto dall'articolo 12 della legge 13
maggio 1961, n. 469, il coordinamento operativo degli interventi di
rilevanza regionale, interregionale, nazionale o laddove sia necessario
l'impiego di risorse e mezzi anche specialistici non assegnati alla
struttura operante, e' assicurato dalle strutture facenti capo ai
direttori regionali o interregionali e al direttore centrale per
l'emergenza ed il soccorso tecnico.
2. In assenza di specifiche unita' di crisi costituite per la gestione
di situazioni di emergenza o di eventi calamitosi, l'azione di
coordinamento viene assicurata, in via ordinaria, mediante le sale
operative centrali e periferiche.
Art. 60
Attivita' di soccorso pubblico della direzione centrale per l'emergenza ed il soccorso tecnico
1. Fermo restando quanto previsto dal presente regolamento in materia
di partecipazione all'attivita' di soccorso pubblico, di coordinamento
e di indirizzo da parte delle strutture centrali del Corpo nazionale,
la direzione centrale per l'emergenza ed il soccorso tecnico assicura
l'attivazione e l'impiego di mezzi e risorse anche specialistiche,
appartenenti alle proprie aree o uffici, a supporto delle operazioni di
intervento nel rispetto del sistema di coordinamento, direzione e
controllo della struttura operante.
2. In caso di crisi o calamita', che superano le capacita' operative
territoriali, il coordinamento e l'attivazione delle risorse viene
effettuato dalla direzione centrale per l'emergenza ed il soccorso
tecnico tramite il centro operativo nazionale, nel rispetto del sistema
di coordinamento, direzione e controllo del Corpo nazionale.
Art. 61
Sistema di coordinamento, direzione e controllo delle operazioni di soccorso
1. Il sistema di coordinamento, direzione e controllo delle operazioni
di soccorso e' costituito dalle figure preposte alla gestione
dell'intervento, a cui sono attribuiti specifici livelli di
responsabilita' decisionale.
2. Per la gestione dell'attivita' di soccorso pubblico vengono
individuati livelli di organizzazione del sistema di coordinamento,
direzione e controllo delle operazioni di soccorso tecnico i cui
referenti sono di seguito indicati nell'ambito di ciascuna struttura:
a) livello nazionale - direzione centrale per l'emergenza ed il
soccorso tecnico: 1) unita' di servizio di guardia al centro operativo
nazionale; 2) dirigenti di area della direzione centrale per
l'emergenza e dirigenti di area del Dipartimento, qualora interessati;
3) dirigente dell'area "Gestione e coordinamento dell'emergenza" della
direzione centrale per l'emergenza ed il soccorso tecnico; 4) direttore
centrale per l'emergenza ed il soccorso tecnico; b) livello regionale o
interregionale - direzioni regionali ed interregionali: 1) responsabile
della sala operativa regionale; 2) unita' in servizio di guardia
regionale o interregionale, laddove previsto; 3) il dirigente di
supporto al direttore regionale, laddove previsto; 4) direttore
regionale o interregionale; c) livello provinciale - comandi
provinciali: 1) capo partenza; 2) unita' in servizio di guardia
provinciale; 3) comandante provinciale.
3. In ogni caso le sale operative provinciali si relazionano in modo
diretto con il responsabile delle operazioni di soccorso, di seguito
R.O.S., presente sullo scenario di intervento, al fine di consentire
l'efficace azione di supporto all'intervento stesso e le comunicazioni
con le strutture e gli enti interessati.
4. Qualora sul luogo dell'intervento operino piu' squadre o personale
appartenente a ruoli o qualifiche diverse, con compiti di direzione e
coordinamento operativo, la responsabilita' delle attivita' e'
attribuita al R.O.S., funzione esercitata dal personale indicato al
comma 2, lettera c), sulla base dei criteri di sovraordinazione di cui
all'articolo 14.
Sezione III
Dispositivo di soccorso
Art. 62
Articolazione del dispositivo di soccorso
1. Il Corpo nazionale assicura in modo continuativo e su tutto il
territorio nazionale, ivi compreso nelle acque interne e nel mare, gli
interventi di soccorso, utilizzando lo specifico dispositivo costituito
da personale, mezzi e sistemi che ne consentono l'immediato impiego.
Fanno parte del dispositivo di soccorso: a) le sale operative di
livello provinciale, regionale e nazionale; b) le squadre di soccorso,
ivi comprese le componenti specialistiche e specializzate; c) le
colonne mobili regionali; d) i servizi di supporto tecnico-logistico
all'attivita' di soccorso.
2. I dispositivi di soccorso sono predisposti, diretti, gestiti ed
impiegati sotto la responsabilita' dei dirigenti delle strutture
centrali e periferiche del Corpo nazionale, che nel rispetto dei
livelli di responsabilita' richiesta si avvalgono delle figure del
sistema di coordinamento direzione e controllo. Oltre alle squadre ed
alle componenti operative presenti nel turno, i dispositivi di soccorso
possono essere integrati con personale in turno di reperibilita', in
accordo con quanto previsto dalle procedure negoziali, da squadre e
mezzi predisposti a seguito della stipula di convenzioni o accordi di
programma, finalizzati ad assicurare l'incremento dei servizi operativi
sul territorio, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.
3. Il dispositivo di soccorso, di cui ai commi 1 e 2, puo' essere
altresi' integrato, in caso di contingenti necessita', con personale
operativo che presta orario di lavoro giornaliero, o in servizio a
qualsiasi titolo, ovvero trattenuto o richiamato in servizio, secondo
disposizioni del dirigente responsabile.
Art. 63
Servizio di guardia
1. L'unita' responsabile del servizio di guardia provinciale dirige,
sovrintende, coordina e controlla, su disposizione del comandante
provinciale, l'attivita' di soccorso e le altre attivita' espletate
durante il turno, effettuando quanto necessario per assicurare la
funzionalita' del servizio e, in particolare: a) informa il comandante
provinciale sull'attivita' operativa di rilievo, mettendolo al corrente
delle problematiche insorte nella gestione del servizio, proponendo
adeguate soluzioni; b) partecipa agli interventi di soccorso, assumendo
la direzione tecnica delle operazioni qualora necessario per il livello
di responsabilita' e competenza tecnica richiesta; c) trasmette al
comandante provinciale, con le proprie valutazioni, i rapporti di
servizio interni contenenti segnalazioni di avvenuti disservizi o
problematiche riscontrate; d) verifica la corretta e puntuale redazione
dei rapporti di intervento; e) richiede l'adozione di provvedimenti
urgenti agli enti competenti a seguito degli interventi di soccorso,
assicurandosi della avvenuta trasmissione; f) redige gli atti di
polizia giudiziaria, curando la trasmissione delle notizie di reato
sulla base dell'attivita' di polizia giudiziaria effettuata.
2. L'unita' responsabile del servizio di guardia della sala operativa
regionale o interregionale dirige e controlla, su disposizione del
direttore regionale o interregionale, l'attivita' della sala operativa
durante il turno, effettuando quanto necessario per assicurare il
corretto svolgimento dell'attivita' di soccorso nel territorio di
competenza, in particolare: a) provvede all'invio dei nuclei
specialistici dipendenti funzionalmente dalla direzione regionale o
interregionale, nonche' di squadre e mezzi individuati nell'ambito del
territorio di competenza per l'impiego in interventi complessi non
gestibili con le sole risorse del comando provinciale; b) predispone
quanto necessario ad assicurare la mobilitazione e l'impiego della
colonna mobile regionale; c) riferisce al direttore regionale o
interregionale sugli scenari incidentali in corso anche in relazione
agli allenamenti ricevuti ed alle pianificazioni di emergenza
predisposte; sulla base di possibili sviluppi di eventi calamitosi
provvede all'invio delle squadre.
3. L'unita' responsabile del servizio di guardia al centro operativo
nazionale dirige e controlla, nell'osservanza delle disposizioni del
sistema di coordinamento e controllo della direzione centrale per
l'emergenza e il soccorso tecnico del Dipartimento, l'attivita' del
centro operativo nazionale durante il turno di servizio, effettuando
quanto necessario per assicurare il corretto svolgimento dell'attivita'
informativa e dell'attivita' di soccorso a livello nazionale e
internazionale, attraverso le principali seguenti azioni: a) acquisisce
le notizie relative ad eventi di interesse del Dipartimento,
selezionandole ed approfondendone gli elementi conoscitivi e
divulgandole alle strutture interessate; b) nel caso di interventi
complessi non gestibili con le sole risorse delle direzioni regionali o
interregionali, in base alle direttive ricevute provvede all'invio dei
nuclei specialistici, di squadre e di mezzi di soccorso; c) a seguito
di eventi calamitosi di rilevanza nazionale, in base alle direttive
ricevute predispone quanto necessario ad assicurare la mobilitazione e
l'impiego della colonna mobile regionale nel territorio colpito; d)
analizza gli scenari incidentali in corso ed effettua, anche a seguito
degli allertamenti ricevuti e delle pianificazioni di emergenza
predisposte, valutazioni sui possibili sviluppi di eventi calamitosi,
provvedendo in base alle direttive ricevute all'invio delle squadre per
assicurare il piu' efficace contrasto all'emergenza; e) relaziona le
autorita' centrali del Dipartimento sugli interventi in corso.
4. All'unita' di servizio di guardia si associa, secondo le procedure stabilite dal Dipartimento, un servizio di reperibilita'.
Art. 64
Servizio delle sale operative
1. Il servizio nelle sale operative e' svolto da personale del Corpo
nazionale appositamente formato sulla gestione delle procedure, che
abbia superato uno specifico corso e sia altresi' formato all'uso dei
sistemi di trasmissione e telematici.
2. L'accesso alle sale operative e l'utilizzo dei sistemi in dotazione
e' riservato agli addetti alla sala stessa e ai responsabili del
sistema di coordinamento direzione e controllo del soccorso.
3. Il personale addetto alle sale operative effettua, conformemente
alle direttive ricevute ed in relazione al livello di competenza della
struttura in cui opera, prioritariamente le attivita' di: a)
allertamento ed attivazione del sistema di coordinamento direzione e
controllo del soccorso della struttura; b) comunicazione e
coordinamento con le strutture centrali e periferiche del Corpo
nazionale; c) attivazione del dispositivo di soccorso nel territorio di
competenza; d) monitoraggio e costante aggiornamento degli interventi
in corso nel territorio di competenza; e) collegamento con altre sale
operative di enti ed istituzioni interessate alla gestione
dell'emergenza, richiedendone, secondo le modalita' previste,
l'attivazione ed il supporto per le operazioni di competenza.
4. Il personale addetto alla sala operativa provinciale, oltre a
svolgere i compiti indicati al comma 3, cura in particolare le
attivita' di: a) gestione delle richieste di soccorso pervenute alle
linee telefoniche "115" o da altri collegamenti di emergenza, ovvero
derivanti da segnalazioni di situazioni di pericolo trasmesse dal
personale operativo delle sedi distaccate o durante l'espletamento
dell'attivita' istituzionale; b) invio delle squadre e dei mezzi per
gli interventi di soccorso nel territorio di competenza; c) attivazione
dei piani di emergenza attinenti agli scenari di intervento; d)
gestione delle comunicazioni con le squadre durante le fasi di
intervento; e) trasmissione delle richieste di adozione di
provvedimenti urgenti finalizzati alla tutela dell'incolumita' delle
persone ed alla preservazione dei beni.
5. Il personale addetto alla sala operativa regionale o interregionale,
oltre a svolgere i compiti indicati al comma 3, cura in particolare le
attivita' di: a) invio dei nuclei specialistici dipendenti,
funzionalmente, dalla direzione regionale o interregionale; b) invio di
squadre e mezzi individuati nell'ambito del territorio di competenza
per l'impiego in interventi complessi non gestibili con le sole risorse
del comando provinciale; c) mobilitazione e impiego della colonna
mobile regionale; d) monitoraggio della consistenza del personale
operativo e dei mezzi in forza ai comandi provinciali, compresi quelli
della colonna mobile regionale, nonche' del personale e dei nuclei
specialistici; e) monitoraggio a livello regionale della ricaduta
radioattiva attraverso la rete di rilevamento nazionale; f) attivazione
dei piani di emergenza attinenti agli scenari di intervento.
6. Il personale addetto al centro operativo nazionale, oltre a svolgere
i compiti indicati al comma 3, cura in particolare le attivita' di: a)
allertamento, mobilitazione ed autorizzazione all'invio di squadre,
nuclei specialistici e mezzi operativi in caso di interventi complessi
non gestibili con le sole risorse delle direzioni regionali ed
interregionali; b) comunicazione con altre sale operative istituzionali
di livello nazionale; c) monitoraggio della consistenza dei mezzi e del
personale operativo, nonche' dei nuclei specialistici; d) invio
all'estero di squadre operative; e) monitoraggio della ricaduta
radioattiva al suolo attraverso la rete di rilevamento nazionale; f)
attivazione dei piani di emergenza attinenti agli scenari di intervento.
Art. 65
Modalita' di espletamento dei servizi delle sale operative
1. In relazione alla tipologia di sala operativa, per l'espletamento
dei servizi indicati all'articolo 64, sulla base delle disposizioni
impartite dal dirigente, il responsabile della sala operativa con
qualifica non inferiore a capo squadra, avvalendosi del personale
addetto, cura l'esecuzione di ogni attivita' connessa, con particolare
riferimento a: a) verifica e mantenimento dell'efficienza degli
apparati e dei sistemi in dotazione, nonche' del loro corretto utilizzo
da parte del personale, attivandosi, in caso di malfunzionamenti al
fine di consentire il completo ripristino dell'efficienza di tutte le
dotazioni; b) controllo della situazione operativa in corso, attraverso
l'assunzione del passaggio di consegne dal personale smontante, il
continuo aggiornamento dei dati riguardanti l'impiego delle squadre,
dei mezzi e del personale e ogni altra notizia di allertamento; c)
gestione delle richieste di soccorso, da effettuarsi anche nel rispetto
delle seguenti direttive: 1) assicurare risposte tempestive, gestendo i
colloqui con professionalita' e cortesia; 2) suggerire all'utente,
qualora ritenuto utile in relazione agli scenari evidenziati,
l'adozione di appropriate misure di autotutela o protezione; 3) non
impegnare impropriamente i collegamenti di emergenza; 4) provvedere a
registrare i dati del richiedente e tutte le informazioni necessarie
per l'effettuazione dell'intervento; d) gestione degli interventi di
soccorso, effettuata anche mediante: 1) invio sul posto delle squadre e
dei mezzi, comunicando ai capi partenza il numero di intervento e
l'orario ed ogni notizia assunta sull'intervento da espletare;
allertamento, in caso di interventi complessi ed ove concorrano piu'
squadre o nuclei specialistici, degli altri responsabili del sistema di
coordinamento, direzione e controllo del Corpo nazionale, nonche' delle
pubbliche autorita' e degli altri enti eventualmente coinvolti nella
gestione della contingente situazione operativa, di cui si assumera' il
coordinamento per gli aspetti tecnico operativi; 2) supporto delle
squadre nelle necessita' contingenti manifestate dal responsabile
operativo sul posto, anche mediante la comunicazione di notizie
attinenti i piani di emergenza, e gli idranti antincendio, utilizzando
i sistemi informatici e cartografici a disposizione; e) partecipazione
alle attivita' di sale operative locali ed interforze, di unita' di
crisi o presso posti di comando avanzato sullo scenario di intervento;
f) compilazione del registro riepilogativo degli interventi di soccorso
e delle attivita' svolte nel turno di servizio; g) ricezione,
protocollazione, raccolta, trasmissione ed archiviazione degli atti di
competenza.
Art. 66
Composizione e formazione delle squadre
1. Le squadre sono composte da personale permanente e nei distaccamenti
volontari da personale volontario. Il numero delle squadre previste sul
territorio provinciale viene definito dal comandante provinciale, sulla
base delle direttive emanate dal Dipartimento e della tipologia della
sede a cui le squadre appartengono.
2. Ai fini dello svolgimento dell'attivita' di soccorso, vengono
individuate le seguenti tipologie di squadre, la cui composizione e
ambiti di intervento, sono dettagliate con provvedimento del
Dipartimento: a) squadra tipo attrezzata per l'effettuazione della
generalita' degli interventi di soccorso, composta da 5 unita', di cui
un capo partenza con qualifica non inferiore a capo squadra ed un
autista; b) squadra di intervento finalizzata a particolari manovre
operative, costituita da unita' di personale variabile secondo le
specifiche direttive del Dipartimento; c) squadra attrezzata per
particolari tipologie di intervento di diversa complessita' denominata
"partenza ridotta".
3. Le squadre composte da personale permanente possono comprendere, in
sostituzione di una unita' permanente, un volontario. Tale sostituzione
non puo' riguardare il capo partenza e l'autista. Nel caso di
distaccamenti misti o temporanei, nei quali possono operare personale
permanente e volontario, la composizione puo' variare ma, in ogni caso,
non puo' prevedere meno di tre unita' permanenti di cui un capo
partenza con qualifica non inferiore a capo squadra ed un autista.
4. A supporto delle squadre di cui al comma 1, sono previste delle
squadre attrezzate con mezzi per l'effettuazione di specifiche manovre
necessarie all'intervento, quali, a titolo esemplificativo, autoscale,
autobotti, autogru', composte da 2 operatori, di cui un autista, e, in
caso di necessita', in sostituzione di una unita' permanente, un
volontario.
Art. 67
Sostituzioni urgenti del personale operativo in turno
1. Al fine di assicurare la regolare funzionalita' del servizio
operativo di soccorso, il dirigente, in caso di assenze impreviste del
personale preposto, puo' disporne la sostituzione urgente con altro
personale in servizio, anche appartenente ad altro settore, reparto o
distaccamento della medesima sede dirigenziale di servizio, purche' del
medesimo ruolo dei dipendenti assenti. Il personale interessato viene
considerato in servizio operativo fino al rientro alla sede in cui
presta ordinariamente servizio.
Art. 68
Attivita' del personale operativo in sede
1. All'avvio del turno di servizio, il capo turno provinciale, sulla
base delle direttive emanate dal dirigente, dopo avere assunto le
consegne del personale smontante, provvede a: a) rilevare le presenze
del personale;
b) verificare la corretta composizione delle squadre; c) fare effettuare le sostituzioni urgenti di cui all'articolo 67; d) assegnare il personale ai servizi programmati da effettuare nel turno, tenendo conto della situazione operativa in corso e di quanto ricevuto in consegna da parte del personale smontante, secondo le disposizioni e le direttive emanate dal dirigente della struttura; e) programmare manovre di addestramento e di utilizzo di tecniche operative da adottare in caso di intervento, finalizzate ad assicurare al personale la dimestichezza all'impiego di tutti i mezzi e le attrezzature in dotazione, istruzione teorico-pratica su argomenti attinenti l'attivita' di soccorso, nonche' attivita' di preparazione motoria con addestramento ginnico sportivo, attraverso l'utilizzo di personale appositamente formato.
2. Il personale operativo, all'inizio del turno di servizio, radunato
dal capo turno provinciale o dal responsabile di ciascuna sede, prende
visione del foglio di servizio di cui all'articolo 24, nonche' assume
conoscenza di tutti gli incarichi affidati, delle manovre e delle
esercitazioni da effettuare, delle comunicazioni del comando
provinciale, delle consegne del turno smontante e di tutto quanto
ritenuto utile per l'esecuzione del servizio.
3. All'inizio del turno di servizio il personale controlla i mezzi e
verifica la completezza delle dotazioni e l'efficienza delle
attrezzature in caricamento, il loro corretto posizionamento nei vari
alloggiamenti, segnalando al capo turno ovvero al capo distaccamento
eventuali anomalie e, o mancanze, anche al fine del loro immediato
ripristino e reintegro. Le operazioni di verifica comprendono le prove
di funzionamento degli apparati radio in dotazione.
4. Quando non impegnati in interventi di soccorso tecnico urgente, i
componenti delle squadre, compresi quelli della colonna mobile
regionale, effettuano i controlli degli automezzi e del relativo
caricamento e le piccole manutenzioni ordinarie.
Art. 69
Attivita' delle componenti specialistiche e specializzate
1. Il dispositivo di soccorso comprende, secondo quanto indicato
all'articolo 62, le componenti specialistiche, le quali osservano le
specifiche disposizioni inerenti le attivita', le modalita' di impiego
ed il coordinamento emanate dal Dipartimento.
2. Nel dispositivo di soccorso sono altresi' comprese le componenti
specializzate, le quali, fermo restando il loro impiego negli ordinari
servizi di istituto, osservano le specifiche disposizioni inerenti le
attivita', le modalita' di impiego ed il coordinamento emanate dal
Dipartimento.
Art. 70
Servizi antincendio aeroportuali
1. Il personale del Corpo nazionale in servizio presso i distaccamenti
aeroportuali e' inserito nel dispositivo di soccorso del comando
provinciale da cui dipende ed assicura i servizi di soccorso e lotta
antincendio secondo le modalita' definite dal presente regolamento e
dalle specifiche disposizioni nazionali ed internazionali ed effettua,
sotto la direzione del capo turno, le attivita' previste dall'articolo
69.
2. Il responsabile del servizio, avvalendosi del personale: a)
predispone un programma di manutenzione preventiva dei mezzi di
soccorso ed antincendio e verifica il mantenimento della efficienza
degli automezzi, dei dispositivi e dei materiali in dotazione. Assicura
l'immediata risposta agli allarmi derivanti da chiamate di emergenza;
b) verifica la funzionalita' dei sistemi di comunicazione e di allarme
in dotazione che collegano la torre di controllo con la sala operativa
del distaccamento aeroportuale, con le stazioni antincendio e con i
veicoli di soccorso, assicurando il presidio della sala operativa; c)
cura lo specifico addestramento del personale; d) assicura l'attivita'
di vigilanza, sulla base delle direttive del dirigente responsabile, ai
servizi di assistenza durante il rifornimento degli aeromobili, ove
siano presenti viaggiatori a bordo; e) collabora con la struttura
centrale per la manutenzione e la riparazione dei veicoli aeroportuali
ai fini del ripristino dell'efficienza operativa allorquando non e'
indispensabile il ricorso a ditte esterne.
3. Nell'ambito del servizio: a) le squadre operano all'interno e
all'esterno del sedime aeroportuale ed intervengono secondo i piani di
emergenza; b) in caso di necessita' e per interventi di natura diversa
da quelli ordinariamente espletati e qualora la dotazione delle risorse
aeroportuali lo consenta, il comando provinciale fa operare le squadre
anche all'esterno del sedime aeroportuale; c) in caso di chiusura del
traffico aereo dell'aeroporto, il personale svolge gli ordinari
interventi di soccorso, integrando l'attivita' operativa nel territorio
provinciale.
Art. 71
Servizi antincendio portuali
1. Il personale del Corpo nazionale in servizio presso i Distaccamenti
portuali e' inserito nel dispositivo di soccorso del Comando
provinciale da cui dipende ed assicura i servizi di soccorso e lotta
antincendio secondo le modalita' definite dal presente regolamento,
dalle specifiche disposizioni nazionali ed internazionali e dai piani
di emergenza, ed effettua, sotto la direzione di un responsabile in
turno, le attivita' previste dall'articolo 69. I servizi di soccorso e
lotta antincendio sono effettuati nei porti e loro dipendenze, sia a
terra che a bordo di natanti, imbarcazioni, navi e galleggianti,
nonche' in mare con il coordinamento della Capitaneria di Porto.
2. La conduzione e l'impiego delle unita' navali antincendio e'
assicurata in funzione della tipologia dei mezzi nautici, da personale
specialista con brevetto di motorista, padrone di barca o comandante
d'altura, specificamente previsto per la conduzione del mezzo nautico.
3. La squadra di intervento portuale e' composta da personale
specialista indicato al comma 2, e integrata da altro personale
costituito da un minimo di quattro unita', di cui almeno una con
qualifica di capo squadra, opportunamente addestrato.
4. Gli interventi possono anche riguardare zone esterne al sedime
portuale, purche' limitrofe. In caso di interventi di non breve durata
la squadra portuale impiegata in prima istanza deve essere sostituita,
nel piu' breve tempo possibile da altra squadra proveniente dal
territorio.
5. Il responsabile del servizio, avvalendosi del personale: a)
predispone un programma di piccola manutenzione preventiva dei mezzi di
soccorso ed antincendio e verifica il mantenimento della efficienza dei
mezzi, dei dispositivi e dei materiali in dotazione; b) risponde
tempestivamente agli allarmi attivati, verifica la funzionalita' dei
sistemi di comunicazione e di allarme predisposti nella sala operativa
del distaccamento portuale e nei mezzi nautici e terrestri in
dotazione; c) cura lo specifico addestramento del personale; d)
effettua l'attivita' di vigilanza, secondo le disposizioni vigenti e
sulla base delle direttive del dirigente responsabile, ai servizi di
assistenza durante il rifornimento delle navi.
Art. 72
Servizi di colonna mobile regionale
1. Il personale del Corpo nazionale, nella sua qualita' di componente
fondamentale del servizio nazionale della protezione civile, partecipa
alla gestione di grandi emergenze ovunque esse avvengano sul territorio
nazionale o all'estero, in caso di richieste provenienti da altri Paesi
o sulla base di accordi o trattati internazionali, per le attivita' di
soccorso pubblico, favorendo il ripristino della normalita', secondo le
modalita' definite dal Dipartimento, sentito, per le attivita'
all'estero, il Ministero degli affari esteri.
2. La partecipazione ai soccorsi, nelle calamita' di cui al comma 1,
avviene mediante l'impiego delle colonne mobili regionali del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco. La mobilitazione puo' avvenire anche in
caso di esercitazione disposta dal direttore regionale o dal Capo del
Corpo tramite il Direttore centrale per l'emergenza ed il soccorso
tecnico, anche per la partecipazione a manovre di protezione civile,
secondo le direttive del Capo del Dipartimento.
3. Per assicurare il pronto impiego in caso di calamita', i comandi
provinciali predispongono i turni del personale delle sezioni operative
di colonna mobile regionale, secondo criteri di rotazione e nel
rispetto dei piani di mobilitazione. A tal fine, tutto il personale
operativo e' tenuto: a) a mantenere in ordine e pronte all'uso tutte le
dotazioni individuali per la mobilitazione presso la sede in cui presta
servizio; b) ad addestrarsi all'impiego dei mezzi e delle attrezzature
di colonna mobile regionale, seguendo i piani e i programmi predisposti
dai direttori regionali.
4. L'invio delle squadre e dei mezzi e' assicurato nel piu' breve tempo
possibile, e, comunque, con tempi e modalita' stabiliti dal Capo del
Corpo.
5. In caso di approntamento del campo base dei soccorritori, il
personale operativo e di supporto effettua quanto necessario per
l'allestimento ed il funzionamento dello stesso, e dei connessi servizi
logistici, secondo le disposizioni del responsabile del campo base.
6. Nell'ambito delle attivita' di colonna mobile regionale, i periodi
di riposo di tutto il personale ed il soddisfacimento delle esigenze
logistiche dello stesso vengono assicurati, di norma, all'interno dei
campi base dei soccorritori o presso le sedi del Corpo nazionale
disponibili, nel rispetto delle normative contrattuali.
7. In caso di grandi emergenze, il responsabile dei soccorsi puo'
organizzare le squadre anche utilizzando partenze costituite secondo le
esigenze. 8. Rimane fermo l'obbligo di rispetto di tutte le procedure
di servizio e di intervento, anche per quanto attiene alla redazione
dei rapporti di intervento, le attivita' di polizia giudiziaria e la
collaborazione con altri enti e forze operative.
Art. 73
Servizi di supporto tecnico-logistico al soccorso
1. I servizi di supporto tecnico-logistico di cui all'articolo 62,
comma 1, lettera d), vanno garantiti al fine di assicurare la costante
efficienza dell'attivita' operativa e comprendono: a) l'autorimessa; b)
l'officina; c) i magazzini; d) i laboratori.
2. La partecipazione del personale ai servizi di cui al comma 1 e'
disposta dal comandante provinciale o dal dirigente responsabile della
struttura nel rispetto del sistema delle relazioni sindacali.
Art. 74
Gestione degli automezzi, delle attrezzature, delle officine, dei magazzini e dei laboratori
1. Nell'ambito dei servizi di supporto all'attivita' di soccorso, il
mantenimento della efficienza e degli automezzi e delle attrezzature di
servizio viene assicurata da parte di apposito personale preposto alla
attivita' dell'autorimessa, dei magazzini, delle officine e dei
laboratori, anche mobili.
2. In particolare, il responsabile di ciascun servizio, durante i
turni, anche in raccordo con i responsabili di altre unita'
organizzative appartenenti alla struttura in cui opera, cura che
vengano correttamente effettuati: a) le incombenze spettanti agli
autisti degli automezzi di cui all'articolo 76, i controlli ed le
manutenzioni ordinarie eseguite direttamente dal personale in servizio;
b) l'addestramento del personale autista alla condotta ed all'impiego
dei mezzi; c) il rifornimento di carburante, il rabbocco dei liquidi e
la pulizia dei mezzi; d) la pianificazione dell'impiego degli automezzi
in relazione ai contesti operativi per i quali sono destinati; e) il
mantenimento dell'efficienza degli automezzi, dei macchinari e dei
materiali in dotazione, su segnalazione del personale, attraverso la
sorveglianza dei lavori e le prove sugli automezzi e attrezzature
oggetto di riparazione; f) il mantenimento dell'ordine nelle
autorimesse, nelle officine, nei magazzini e nei laboratori; g) la
gestione dei pezzi di ricambio e del materiale di facile consumo
attraverso i registri di carico e scarico e quelli relativi alle
lavorazioni effettuate; h) lo stoccaggio dei rifiuti prodotti per il
successivo smaltimento; i) la conservazione e tenuta della
documentazione tecnica degli automezzi; l) la corretta osservanza delle
norme di sicurezza negli ambienti di lavoro compresa la vigilanza sulle
procedure adottate e sul corretto utilizzo dei dispositivi di
protezione individuale.
3. In particolare, il personale addetto ai laboratori: a) provvede alla
manutenzione delle apparecchiature segnalando al responsabile del
laboratorio stesso eventuali inefficienze o mancanza di materiali di
consumo necessari per lo svolgimento delle prove; b) tiene in ordine il
laboratorio e vigila affinche' siano evitate situazioni a rischio di
infortuni; c) utilizza durante l'attivita' idonei mezzi di protezione
individuale; d) controlla che ai laboratori accedano solo le persone
autorizzate; e) adotta le procedure operative connesse alla lavorazione
di competenza, acquisite anche a seguito dei corsi di formazione
sostenuti.
Art. 75
Servizi di telecomunicazioni
1. Il personale addetto ai servizi tecnici per le telecomunicazioni,
presso i centri di telecomunicazione centrali e regionali o i nuclei
provinciali espleta, in particolare, l'attivita' di: a) mantenimento
dell'efficienza dei sistemi di telecomunicazione, comprensivi delle
infrastrutture dei ponti radio, dell'installazione e della ordinaria
manutenzione degli apparati di telecomunicazione in uso alle squadre ed
alle sedi del Corpo nazionale; b) gestione di ponti radio mobili da
installare in occasione di calamita' o in interventi ove e' necessario
attivare nuovi canali di comunicazione, per favorire la corretta
esecuzione del servizio di soccorso; c) esecuzione delle prove di
comunicazione radio con tutte le stazioni fisse e mobili in dotazione;
d) studio e collaudo degli apparati e degli impianti; e) progettazione
delle reti di collegamento sul territorio nazionale, pianificazione
delle frequenze radio e predisposizione di capitolati tecnici di
strumenti, apparecchiature ed impianti.
2. Il personale addetto ai servizi tecnici per le telecomunicazioni nei
comandi provinciali esegue lavori di piccola manutenzione sugli
impianti ed apparecchiature radio del Comando di appartenenza.
3. Gli addetti ai servizi tecnici rendono edotto il personale sulle
caratteristiche e sul corretto utilizzo degli apparati e dei sistemi
utilizzati soprattutto quelli di nuova generazione.
Sezione IV
Interventi di soccorso
Art. 76
Conduzione ed uso dei mezzi di soccorso
1. I mezzi terrestri del Corpo nazionale devono essere condotti con
diligenza da personale appositamente abilitato e munito di patente di
guida, idonea alla tipologia del mezzo da condurre, rilasciata
dall'Amministrazione.
2. L'autista effettua la verifica dell'efficienza dell'automezzo ed ha
la responsabilita' dell'uso e della custodia dello stesso, nonche' la
verifica del funzionamento di tutti i dispositivi antincendio e di
soccorso connessi: radio, pompa antincendio, dispositivi di
segnalazione acustico - luminosa, altoparlanti, ed altri; segnala
tempestivamente eventuali anomalie o malfunzionamenti all'ufficio
competente. L'uso dei dispositivi supplementari di segnalazione e
allarme e' consentito solo per l'espletamento di servizi urgenti
d'istituto.
3. Nello svolgimento dei servizi di emergenza, l'autista, durante la
guida, e' dedicato unicamente alla conduzione ed al controllo del mezzo
e non deve utilizzare alcun apparato di telecomunicazione, quale il
telefono e la radio veicolare. Nello svolgimento dei medesimi servizi
di emergenza, l'autista e gli altri componenti della squadra sono
esentati dall'obbligo di indossare le cinture di sicurezza, secondo
specifiche disposizioni emanate dal Dipartimento.
4. Nei trasferimenti di servizio, diversi da quelli indicati al comma
3, l'autista puo' utilizzare gli apparati di telecomunicazione e deve
indossare le cinture di sicurezza secondo la normativa vigente.
5. In caso di incidente stradale in cui sia coinvolto il mezzo da lui
condotto, l'autista e' tenuto alla compilazione di tutti gli atti
previsti, secondo quanto specificamente indicato dalle direttive del
Dipartimento.
6. E' compito dell'autista registrare ad ogni uscita e rientro dei
mezzi il giorno, l'ora, i chilometri percorsi, i motivi per cui e'
stato usato il veicolo ed i rifornimenti di carburante effettuati e
segnalare tempestivamente al responsabile dell'autorimessa eventuali
avarie e danni rilevati.
7. Per la conduzione e l'impiego dei mezzi di soccorso aeronavali, il
personale abilitato si riferisce alla specifica documentazione tecnico
- operativa ed organizzativa applicabile. 8. In ogni caso i mezzi del
Corpo nazionale e quelli comunque in dotazione, devono essere condotti
da parte di personale in servizio; non e' consentito trasportare
personale esterno al Dipartimento se non per esigenze di servizio.
Restano salve le specifiche disposizioni in tema di trasporti d'urgenza
e quelle connesse alle esigenze istituzionali comunque riconducibili a
quelle del Ministero dell'interno.
Art. 77
Attivita' di soccorso delle squadre
1. Nelle operazioni di soccorso vengono impiegati i mezzi e le
attrezzature a disposizione, necessari all'efficace risoluzione
dell'evento ed al ripristino delle condizioni di sicurezza. Le squadre
adottano tecniche funzionali alla tipologia di intervento da espletare.
2. Le squadre vengono attivate dalla sala operativa provinciale la
quale, mediante i sistemi di allertamento in dotazione, trasmette al
capo partenza i dati essenziali per l'effettuazione dell'intervento,
fornendo durante il tragitto eventuali ulteriori indicazioni mediante i
canali radio di servizio. Qualora le squadre assumano direttamente
richieste di soccorso, ne danno immediata comunicazione alla sala
operativa per gli adempimenti di competenza.
3. Nel caso in cui siano piu' squadre a muovere dalla stessa sede, il
responsabile delle operazioni di soccorso tiene i contatti con le varie
squadre al fine di predisporne il corretto impiego.
4. Le modalita' di comunicazione avvengono attraverso sistemi fonici o
informatici, secondo le direttive emanate dal Dipartimento. L'eventuale
uso di altoparlanti deve avvenire secondo modalita' pianificate dal
dirigente responsabile ed in modo da limitare il disturbo all'esterno
della sede di servizio.
5. Il capo partenza: a) verificato che gli altri componenti della
squadra siano tempestivamente saliti a bordo dell'automezzo, predispone
il personale all'intervento di soccorso mediante l'indicazione dei
dispositivi di protezione individuale da adottare e la prefigurazione
di tecniche e strategie, anche finalizzate all'intervento, connesse
all'applicazione di eventuali piani di emergenza; si tiene in costante
contatto via radio con la sala operativa per assumere notizie
aggiornate sull'evoluzione dell'evento, sull'invio di ulteriori squadre
e mezzi, nonche' su altre forze operative istituzionali allertate di
cui assume il coordinamento; b) fermi restando gli obblighi ed i doveri
dell'autista, anche in relazione alla conoscenza dei percorsi per il
rapido raggiungimento del luogo dell'intervento, il capo partenza puo'
dare disposizioni in merito all'adozione di itinerari alternativi; c)
comunica, mediante il sistema di coordinamento, direzione e controllo,
con i referenti delle altre forze operative impegnate sul posto; d)
comunica agli interessati le valutazioni in esito all'intervento,
segnalando eventuali pericoli ed adottando le misure urgenti di tutela;
e) effettua gli adempimenti di polizia giudiziaria previsti; f) a
conclusione dell'intervento, comunica alla sala operativa il termine
dell'intervento, acquisisce i dati utili alla redazione degli atti di
ufficio e provvede, qualora possibile, al corretto ripristino
dell'efficienza e del caricamento del mezzo; g) al rientro in sede,
dopo averne data comunicazione alla sala operativa, provvede a far
ripristinare l'efficienza dei mezzi e delle attrezzature impiegate, a
compilare il rapporto di intervento e, se necessario, a fornire le
notizie all'unita' in servizio di guardia per la richiesta, agli organi
competenti, dell'adozione dei provvedimenti urgenti.
6. Il capo partenza, raggiunto il luogo dell'intervento, coordinando
gli altri componenti della squadra e tenendo conto di altre squadre
eventualmente presenti: a) comunica alla sala operativa l'avvenuto
arrivo sul posto; b) effettua una rapida ricognizione della situazione
incidentale e conseguentemente pianifica le operazioni di intervento,
aggiornando la sala operativa e richiedendo eventuali rinforzi; c)
individua e, se necessario, delimita l'area di intervento all'interno
della quale vengono effettuate le operazioni di soccorso ed il cui
accesso e' in ogni caso riservato alle sole forze operative; d)
effettua la manovra di soccorso utilizzando correttamente i mezzi e le
attrezzature affidati nonche' i dispositivi di protezione individuale
necessari; e) conclude l'intervento adottando gli opportuni
provvedimenti finalizzati alla tutela delle persone.
Art. 78
Avvicendamento delle squadre
1. Qualora al termine del turno di servizio l'intervento sia in corso
di esecuzione, l'avvicendamento delle squadre e' effettuato con il
passaggio delle consegne sul luogo dell'intervento stesso.
2. Tranne che per lo spostamento della squadra su un diverso scenario
che ne comporti l'intervento urgente richiesto dalla sala operativa, in
nessun caso puo' essere interrotto l'intervento prima della conclusione
dello stesso e della messa in sicurezza dei luoghi. In tal caso il capo
squadra informa gli interessati delle situazioni di pericolo e, qualora
necessario, richiede alla sala operativa di attivare le forze
dell'ordine per la sorveglianza dei luoghi.
Art. 79
Servizio obbligatorio di soccorso reso dal personale operativo al di fuori dell'orario ordinario di lavoro
1. Il personale operativo e' impiegato in servizio di soccorso, anche
al di fuori dell'orario ordinario di lavoro, nei seguenti casi: a)
completamento degli interventi di soccorso e redazione dei relativi
atti; b) stati di emergenze in atto che richiedano il trattenimento del
personale in turno. Il trattenimento in servizio e' disposto dal
comandante provinciale dandone comunicazione al direttore regionale o
interregionale e puo' riguardare tutto o parte del personale del turno;
c) contingenti situazioni operative locali legate a stati di emergenza
in atto qualora indispensabile per garantire l'operativita' delle
squadre, nonche' per assicurare la sostituzione di personale inviato in
missione per soccorso. In tal caso il personale puo' essere richiamato
in servizio su disposizione del comandante provinciale dandone
comunicazione al direttore regionale; d) integrazione del dispositivo
di soccorso ordinario, in caso di interventi in corso non
fronteggiabili con le risorse disponibili, mediante richiamo di unita'
reperibili, con richiamo in servizio disposto dal comandante
provinciale; e) servizi di colonna mobile regionale. La partecipazione
ai servizi di colonna mobile e' disciplinata dal Dipartimento.
2. I servizi resi al di fuori dell'orario di lavoro ordinario, di cui al comma 1 sono obbligatori.
Art. 80
Comunicazioni e gestione di informazioni acquisite durante le operazioni di intervento
1. Il personale operativo, impegnato nelle operazioni di soccorso,
utilizza in modo corretto gli apparati in dotazione, per tutte le
comunicazioni attinenti gli interventi, evitando di impugnare
inutilmente i canali radio assegnati.
2. Nelle comunicazioni radio devono essere dichiarati gli identificativi del trasmittente e del ricevente.
3. Durante le attivita' operative solo il personale espressamente
autorizzato dall'Amministrazione puo' effettuare registrazioni
audio-video per motivi connessi alle attivita' d'istituto.
4. Le comunicazioni gestite dalle sale operative sono sottoposte a
registrazione per le attivita' di polizia giudiziaria. Il trattamento
dei dati avviene nel rispetto della riservatezza secondo la
legislazione vigente.
Capo III
Altri servizi tecnici ed operativi
Art. 81
Altri servizi tecnici ed operativi in genere
1. Il Corpo nazionale, oltre ai servizi di soccorso pubblico, espleta i
servizi tecnici ed operativi di seguito indicati: a) servizi di polizia
giudiziaria; b) servizi tecnici, a carattere eccezionale, richiesti da
enti o istituzioni; c) servizi tecnici o operativi resi a pagamento
ovvero a seguito di convenzioni o accordi di programma.
Art. 82
Servizi di polizia giudiziaria
1. I servizi di polizia giudiziaria vengono espletati dal personale del
Corpo nazionale avente la qualifica di ufficiale ed agente di polizia
giudiziaria, secondo l'ordinamento vigente.
2. Nell'espletamento dell'attivita' di polizia giudiziaria e'
obbligatorio l'uso dell'uniforme di servizio, salvo casi particolari
appositamente autorizzati dal comandante provinciale.
3. Il personale tenuto a svolgere attivita' di polizia giudiziaria o
chiamato a comparire davanti alla autorita' giudiziaria per fatti
inerenti l'attivita' istituzionale prestata, e' considerato in servizio
a tutti gli effetti, anche se al di fuori dell'orario di lavoro, con
diritto al rimborso delle spese sostenute, in conformita' a quanto
previsto dal procedimento negoziale.
Art. 83
Servizi tecnici richiesti da enti o istituzioni
1. L'utilizzo, in via eccezionale, del personale del Corpo nazionale,
per supporto all'autorita' giudiziaria ovvero a seguito di richieste di
collaborazione per motivi istituzionali con altri enti ed
amministrazioni, sempre per svolgere servizi di carattere tecnico
compatibili con le competenze istituzionali, continua ad essere
disciplinato dalle speciali disposizioni di cui all'articolo 11 della
legge 13 maggio 1961, n. 469, nell'osservanza delle direttive del
Dipartimento.
Art. 84
Servizi resi in convenzione
1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 17 della legge del 10
agosto 2000, n. 246, dalla legge del 21 novembre 2000, n. 353, e
dell'articolo 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
nonche' da altre disposizioni vigenti, il Corpo nazionale esegue
attivita' connesse a programmi straordinari per l'incremento dei
servizi di soccorso tecnico urgente derivanti dalla stipula di
convenzioni con le regioni e gli enti locali o altri enti
istituzionali, o associazioni che prevedano la contribuzione logistica,
strumentale o finanziaria delle stesse regioni e degli altri enti
locali e istituzioni.
2. I servizi, in relazione alla natura obbligatoria, sono resi, in
orario di lavoro ordinario, straordinario o al di fuori dell'orario
ordinario e straordinario, secondo quanto stabilito dal procedimento
negoziale.
3. I servizi di cui al comma 1, allorche' organizzati con personale
libero dal servizio, sono programmati secondo principi di equita' e
rotazione, concordati in sede di procedimento negoziale, tenendo conto
delle specifiche professionalita', privilegiando la volontarieta' e nel
rispetto dei tempi di recupero psicofisico del personale.
Capo IV
Servizi di prevenzione incendi
Art. 85
Modalita' di espletamento dei servizi di prevenzione incendi
1. Il personale appartenente ai ruoli operativi del Corpo nazionale
assicura l'espletamento delle attivita' di prevenzione incendi di cui
ai commi 2 e 3 dell'articolo 14, del decreto legislativo 8 marzo 2006,
n. 139. I comandanti provinciali e i direttori regionali ed
interregionali, responsabili dei procedimenti di prevenzione incendi
che si svolgono presso i rispettivi uffici, individuano il personale
cui delegare lo svolgimento del procedimento amministrativo, secondo la
normativa vigente. Tale personale e' individuato tenuto conto dei
ruoli, delle qualifiche e della specifica formazione posseduta.
Partecipano all'espletamento dei servizi il personale dei ruoli
tecnici, amministrativi-contabili e tecnico-informatici, secondo quanto
specificamente previsto dalle rispettive declaratorie professionali.
2. I servizi, in relazione alla natura obbligatoria, sono resi, in
orario di lavoro ordinario, straordinario o al di fuori dell'orario
ordinario e straordinario, secondo quanto stabilito dal procedimento
negoziale.
3. Il personale operativo del Corpo nazionale si uniforma agli atti di indirizzo emanati dall'Amministrazione.
4. Nello svolgimento dei servizi il personale e' tenuto a qualificarsi,
esibendo, su richiesta dell'utente, la tessera ed i distintivi di
riconoscimento.
5. Per garantire la qualita' delle prestazioni ed assicurare il
soddisfacimento degli utenti, il Dipartimento disciplina i rapporti con
l'utenza stessa, anche mediante elaborazione di specifiche "carte dei
servizi".
6. Gli incarichi inerenti i servizi di prevenzione sono assegnati con
criteri di equita' e rotazione, e nel rispetto delle esigenze legate a
specifiche professionalita'. Gli incarichi attinenti agli stabilimenti
a rischio di incidente rilevante di cui al decreto legislativo del 17
agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, sono assegnati al
personale operativo dei ruoli dei dirigenti e dei direttivi, in
funzione dell'esperienza maturata nel settore.
Art. 86
Servizi di prevenzione incendi resi dai Comandi provinciali e dalle Direzioni regionali ed interregionali
1. Il personale in servizio presso le strutture territoriali del Corpo
nazionale, individuato secondo le modalita' indicate dall'articolo 85,
comma 1, partecipa ai servizi di prevenzione incendi, secondo le
modalita' indicate dal dirigente responsabile, in particolare nelle
attivita' necessarie per il rilascio del certificato di prevenzione
incendi, nonche' nelle attivita' per i compiti di vigilanza di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. A tal
fine il personale: a) riceve e fornisce informazioni al pubblico, nei
locali individuati dal dirigente responsabile, secondo quanto previsto
dall'articolo 101; b) verifica la regolarita' e la completezza
dell'istanza, avviando l'istruttoria di rito, nel rispetto delle
modalita' e dei termini previsti dalla legge del 7 agosto 1990, n. 241,
e successive modificazioni, e dalle disposizioni speciali di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e
successive modificazioni; c) predispone gli atti per il rilascio del
certificato di prevenzione incendi con le modalita' ed i tempi previsti
dalle disposizioni vigenti.
2. In particolare, per assicurare l'efficace realizzazione delle
competenze di cui al comma 1, il personale: a) procede
all'effettuazione dell'esame tecnico dei progetti per la verifica della
rispondenza alle norme vigenti, ovvero ai criteri tecnici di
prevenzione incendi, fornendo pareri, accompagnati da eventuali
prescrizioni ed indicazioni, finalizzate a garantire gli obiettivi
fissati al Capo IV, in particolare di quelli di cui agli articoli 13,
comma 1, 16, 19 e 20, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139; b)
esegue sopralluoghi, al fine di accertare la corretta adozione delle
misure di prevenzione incendi, comprese quelle previste nell'ambito
delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro, curando gli adempimenti
di polizia giudiziaria, in presenza di una fattispecie di reato; c)
partecipa alle attivita' dei comitati tecnici regionali di prevenzione
incendi, anche per quanto attiene agli stabilimenti a rischio di
incidente rilevante, a norma del decreto legislativo del 17 agosto
1999, n. 334, e successive modificazioni; d) effettua le attivita' di
polizia amministrativa e giudiziaria mediante sopralluoghi e visite
ispettive, anche a campione o a seguito di segnalazioni di pericolo, al
fine di accertare la corretta adozione delle misure di prevenzione
incendi, nonche' per accertare la conformita' alle norme tecniche di
riferimento dei prodotti che hanno ricaduta sulla sicurezza
antincendio; e) effettua le visite ed esercitazioni presso siti e
stabilimenti per la redazione di piani di intervento di competenza del
Corpo nazionale, anche coordinati con altri enti o amministrazioni,
segnalando agli enti competenti problematiche o esigenze atte ad
assicurare il miglioramento del servizio di soccorso; f) partecipa a
seguito di designazione del dirigente ad organi collegiali per il
rilascio di autorizzazioni, pareri o per l'effettuazione di controlli,
nell'ambito della prevenzione incendi; g) espleta sulla base di quanto
stabilito dalle norme vigenti le attivita' di informazione, consulenza
ed assistenza, anche in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi
di lavoro, nonche' di formazione in materia di prevenzione incendi,
anche in applicazione dell'articolo 46 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81; h) svolge attivita' di formazione curando la preparazione
delle lezioni, dei supporti didattici e delle dispense, nonche' la
preparazione e l'esecuzione di prove di addestramento pratico ed
operativo, secondo le modalita' indicate dall'articolo 89; i) assicura
la partecipazione ai servizi di vigilanza antincendio presso i locali
di pubblico spettacolo ed altre attivita' in cui e' necessario il
presidio di personale e mezzi del Corpo nazionale assumendo preventiva
conoscenza delle peculiarita' dei locali o degli ambienti presso i
quali deve prestare servizio, nonche' secondo le modalita' definite
nell'articolo 91; l) partecipa a programmi di studio e ricerca definiti
o autorizzati dal Dipartimento, anche derivanti da convenzioni o
accordi di programma; m) effettua i controlli sui prodotti ai fini
della sicurezza antincendio, secondo le disposizioni di cui
all'articolo 107 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
Art. 87
Verifica e controllo dell'attuazione delle norme di prevenzione incendi
1. Fermo restando quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in
materia, ed, in particolare di quelle previste per il rilascio del
certificato di prevenzione incendi, il personale del Corpo nazionale
effettua procedimenti di verifica e controllo dell'attuazione delle
norme di prevenzione incendi, in particolare: a) fornisce informazioni
all'utenza sulle norme e sulle disposizioni vigenti da cui discendono
obblighi di adeguamento o di realizzazione di opere e sistemi
antincendio; b) esamina le richieste assicurando la partecipazione
dell'utenza, la trasparenza dell'attivita' amministrativa e la formale
correttezza dei rapporti, secondo quanto previsto dalle disposizioni
vigenti; c) esamina per la definizione dei pareri di conformita' sui
progetti, la documentazione trasmessa, richiedendo all'utente, qualora
necessario, documentazione integrativa finalizzata alla corretta
definizione del parere entro i termini del procedimento; d) esprime,
all'esito dell'attivita' di esame delle istanze, il formale parere di
competenza, motivando in ordine ad eventuali dinieghi, prescrizioni o
indicazioni.
2. In occasione dei sopralluoghi per il rilascio del certificato di
prevenzione incendi, anche se eseguiti collegialmente, il personale: a)
esamina preventivamente il fascicolo inerente l'attivita' soggetta al
controllo; b) informa l'utente della data e dell'orario in cui sara'
eseguita la visita in modo da consentirne la partecipazione, anche
unitamente ad un tecnico di fiducia; c) verifica la congruenza dello
stato dei luoghi con gli elaborati di progetto approvati, l'assenza di
situazioni di anomalia attinenti alle misure di sicurezza antincendio
all'interno dell'attivita', la corretta funzionalita' di impianti,
sistemi ed attrezzature antincendio, mediante verifica a campione,
l'avvenuta adozione delle misure in materia di sicurezza antincendio
nei luoghi di lavoro ed esamina l'eventuale ulteriore documentazione
tecnica consegnata; d) in presenza di una fattispecie di reato
predispone gli atti di polizia giudiziaria, in accordo con la struttura
di polizia giudiziaria del comando; e) a conclusione dei sopralluoghi
redige un apposito verbale con l'indicazione delle attivita'
effettuate, predispone gli atti di competenza, proponendo il rilascio
del certificato di prevenzione incendi in caso di esito positivo del
sopralluogo, ovvero motivando in ordine ad eventuali dinieghi,
prescrizioni o indicazioni. Qualora non sussistano le condizioni per il
rilascio del certificato di prevenzione incendi, ne predispone la
comunicazione alle autorita' competenti e la contestuale comunicazione
al soggetto che ha richiesto il rilascio del certificato di prevenzione
incendi, della cessazione dell'efficacia della dichiarazione di inizio
attivita' eventualmente presentata ai sensi dell'articolo 3, comma 5,
del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37,
fermo restando l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli
19 e 20, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e delle altre
disposizioni vigenti.
3. Il personale presenzia e, ove necessario, effettua le operazioni di
prelievo dei campioni di materiale da certificare ai sensi
dell'articolo 10 del decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984,
pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 234 del
25 agosto 1984, sottoscrivendo il verbale redatto in sede di
sopralluogo e siglando il plico contenente il materiale prelevato da
inviare al laboratorio certificatore per le prove previste.
Art. 88
Servizi di prevenzione incendi degli Uffici centrali del Dipartimento
1. Il personale degli uffici centrali del Dipartimento partecipa ai
servizi di prevenzione incendi propri delle strutture centrali di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, curando,
in particolare, l'attivita' necessaria per la predisposizione della
normazione tecnica di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139. Nell'esercizio delle attivita' di competenza, il
personale della direzione centrale per la prevenzione e della sicurezza
tecnica, tenuto conto dei ruoli, delle qualifiche e della specifica
formazione posseduta: a) espleta le prove di laboratorio secondo quanto
previsto dalla normativa vigente e nel rispetto degli standard di
qualita' verificando la funzionalita' delle apparecchiature; b)
provvede alla manutenzione ordinaria delle apparecchiature segnalando
al responsabile del laboratorio stesso eventuali inefficienze o
mancanza di materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle
prove; c) mantiene in efficienza il laboratorio e utilizza durante le
prove idonei mezzi di protezione individuale, onde evitare situazioni a
rischio di infortuni; d) controlla che ai laboratori non accedano
persone e non vengano effettuate foto o riprese video all'interno del
laboratorio se non autorizzate dal dirigente dell'area; e) riceve e
protocolla le richieste di prova, di rilascio, estensione e rinnovo di
omologazioni, di provvedimenti di abilitazione, di iscrizione e
autorizzazione comunque denominati attestanti la sussistenza dei
requisiti necessari o l'idoneita' a svolgere l'attivita' di
certificazione, e prova; f) riceve e fornisce informazioni al pubblico
osservando l'obbligo del segreto industriale e le disposizioni previste
dalla legge del 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; g)
effettua i controlli sui prodotti ai fini della sicurezza antincendio,
secondo le disposizioni di cui all'articolo 107 del decreto legislativo
6 settembre 2005, n. 206.
2. Al fine di accertare il possesso dei requisiti richiesti per
l'esercizio delle attivita' indicate al comma 1, lettera e), il
personale: a) esamina preventivamente il fascicolo inerente la
richiesta; b) informa l'utente, della data e dell'orario in cui sara'
eseguita la visita; c) in sede di sopralluogo, verifica la
funzionalita' delle apparecchiature, la preparazione del personale, le
metodologie di lavoro, le procedure di prova e la sicurezza antincendio
degli ambienti, secondo quanto previsto dalle normative vigenti anche
in materia di rispetto dei requisiti di qualita'; d) in presenza di una
fattispecie di reato predispone gli atti di polizia giudiziaria; e) a
conclusione dei sopralluoghi redige un apposito verbale con
l'indicazione delle attivita' effettuate, predispone gli atti di
competenza, motivando in ordine ad eventuali dinieghi, prescrizioni o
indicazioni.
Art. 89
Attivita' di formazione esterna
1. Il personale del Corpo nazionale svolge verso l'esterno l'attivita'
di formazione e di addestramento nelle materie istituzionali attraverso
corsi, convegni, seminari ed ogni altra iniziativa di promozione della
cultura della sicurezza antincendio, definita anche a seguito di
convenzioni e accordi di programma con amministrazioni, enti e soggetti
privati.
2. L'attivita' di formazione esterna viene resa presso le strutture
centrali e territoriali del Corpo nazionale, presso le scuole e le
universita' o presso altre strutture individuate da enti pubblici o
privati.
3. Il dirigente o suo delegato valuta l'idoneita' della struttura
didattica ed autorizza l'attivita' formativa con l'impiego di
personale, mezzi ed attrezzature del Corpo nazionale, comunicando al
richiedente il calendario delle lezioni, il programma formativo, i
nominativi e la qualifica dei docenti, i supporti didattici necessari,
i mezzi e le attrezzature per effettuare prove ed esercitazioni,
nonche' di quanto altro necessario ad assicurare l'efficace svolgimento
dell'attivita'.
4. Il personale, sulla base dei ruoli e delle qualifiche di
appartenenza, tenendo conto dell'attitudine all'insegnamento e delle
specifiche competenze ed esperienze, partecipa all'attivita' formativa
nei confronti dell'utenza esterna secondo criteri di equita' e
rotazione.
5. L'attivita' formativa di cui al comma 1 e' espletata in orario
ordinario, straordinario o al di fuori dell'orario ordinario e
straordinario, secondo quanto stabilito dal procedimento negoziale.
6. La partecipazione ai corsi organizzati presso i comandi provinciali
avviene previa stipula di idonea copertura assicurativa a tutela dei
partecipanti. Analoga copertura deve essere prevista nel caso di
svolgimento di prove pratiche presso altre strutture. L'assunzione dei
relativi oneri e' a totale carico dei soggetti richiedenti, i quali
sollevano l'Amministrazione da qualsiasi responsabilita' per fatti
connessi allo svolgimento delle attivita' formative.
7. Il personale addetto alle docenze e' tenuto: a) al rispetto della
puntualita' e degli orari previsti avendo cura della propria immagine
come rappresentante del Corpo nazionale; b) a fornire indicazioni sul
ruolo e qualifica di appartenenza; c) al rispetto dei discenti,
adeguando le metodologie adottate alle esigenze dell'uditorio, in modo
da assicurare la comprensione e l'apprendimento di quanto trattato,
fornendo adeguate risposte alle domande formulate; d) a offrire
un'esposizione esaustiva degli argomenti previsti dal programma
didattico, anche in relazione ai supporti in dotazione ed alle dispense
in possesso dei discenti; e) alla redazione di un verbale
sull'attivita' didattica espletata, segnalando eventuali problematiche
o disservizi al responsabile dell'attivita' formativa.
8. Il personale addetto agli addestramenti ed alle esercitazioni
pratiche cura, oltre a quanto previsto dal comma 7, lo svolgimento
delle prove in condizioni di sicurezza e la verifica della corretta
partecipazione alle prove di tutto il personale discente, nonche' la
custodia e vigilanza dei mezzi ed attrezzature del Corpo nazionale,
impiegati per l'attivita' di specie. A tal fine, durante l'attivita'
addestrativa e' obbligato ad indossare l'uniforme ed adotta e fa
adottare ai discenti i dispositivi di protezione individuale previsti.
9. Il personale componente le commissioni di esame procede alla
valutazione dei discenti con imparzialita' e secondo le modalita'
definite dal Dipartimento.
10. Le attivita' di formazione e addestramento di cui al presente
articolo sono ricomprese nei compiti e doveri d'ufficio del personale
del Corpo nazionale e vengono svolte su designazione
dell'Amministrazione.
Art. 90
Promozione e diffusione della cultura della sicurezza
1. Le strutture del Corpo nazionale, sulla base di specifiche direttive
ed autorizzazioni rilasciate dal Dipartimento, promuovono iniziative,
anche di carattere sociale, per accrescere la cultura della sicurezza,
organizzando o partecipando con propri rappresentanti a convegni,
seminari, incontri formativi, nonche' effettuando attivita'
addestrative ed esercitazioni.
Art. 91
Servizi di vigilanza antincendio
1. I servizi di vigilanza, in relazione alla natura obbligatoria, sono
resi in orario di lavoro ordinario, straordinario o al di fuori
dell'orario ordinario e straordinario, secondo quanto stabilito dal
procedimento negoziale.
2. I servizi di vigilanza, allorche' organizzati con personale libero
dal servizio, sono programmati secondo criteri di equita' e rotazione
concordati in sede di procedimento negoziale, tenendo conto delle
specifiche professionalita' e privilegiando la volontarieta'.
3. Il personale si presenta alla sede di servizio prevista all'ora
prestabilita in uniforme e raggiunge il luogo dell'attivita' con i
mezzi di istituto e le attrezzature necessarie. Ovvero, sempre in
uniforme, si reca, compatibilmente con la disponibilita' delle
attrezzature necessarie, direttamente, all'ora stabilita, sul luogo del
servizio.
4. Per i servizi di vigilanza nei luoghi indicati al comma 2 e dal
comma 4 dell'articolo 18 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139,
il responsabile del servizio, prima dell'avvio dell'attivita', deve
documentarsi sulle condizioni di esercizio e sulle eventuali
prescrizioni imposte dalla commissione comunale o provinciale di
vigilanza, coordinandosi con i referenti delle altre forze operative
istituzionali presenti e con i referenti del servizio di prevenzione e
protezione aziendale.
5. Nello svolgimento del servizio di cui al comma 4, il personale
operativo: a) prima dell'inizio dello spettacolo ispeziona il locale e
controlla gli impianti e mezzi di protezione antincendio, la
fruibilita' delle vie di esodo e verifica l'efficienza dei sistemi di
comunicazione. Laddove sono riscontrate inosservanze alle prescrizioni
regolamentari e a quelle di esercizio imposte dalla commissione
provinciale o comunale di vigilanza, che non sia possibile eliminare
prima dell'inizio dello spettacolo, determinando condizioni di rischio,
il responsabile del servizio di vigilanza attiva le procedure di cui al
comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139,
dandone conoscenza al comando provinciale dei vigili del fuoco, e ne da
comunicazione all'autorita' di pubblica sicurezza per l'eventuale
adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 82 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773; b) durante lo svolgimento dello spettacolo,
verifica che vengano osservate le prescrizioni regolamentari e quelle
di esercizio, finalizzate al mantenimento delle condizioni di
sicurezza; c) al termine dello spettacolo, assicura il presidio nel
luogo dell'attivita' per il tempo necessario allo sfollamento del
pubblico, ispezionando il locale e le aree di pertinenza al fine di
accertare che non siano intervenute alterazioni delle condizioni di
sicurezza preesistenti; d) al termine del servizio, il responsabile
redige un rapporto relativo alle attivita' svolte che viene acquisito
agli atti del comando provinciale per gli eventuali, successivi
adempimenti.
Capo V
Attivita' di formazione interna
Art. 92
Attivita' di formazione interna
1. Al fine di assicurare l'ottimale svolgimento delle attivita'
istituzionali proprie dei ruoli e delle qualifiche di appartenenza, il
personale del Corpo nazionale e' tenuto a partecipare a corsi di
formazione, anche a carattere abilitante, di aggiornamento
professionale, nonche' a periodi di attivita' addestrativi, secondo la
programmazione e le esigenze definite dal Dipartimento in coerenza con
il procedimento negoziale.
2. Il Dipartimento o il dirigente responsabile, in caso di eccezionali
ed improvvise esigenze, puo' disporre la sospensione dei corsi e
l'impiego del personale in attivita' urgenti.
3. Durante lo svolgimento dei corsi, il personale si attiene alle
regole ed alla disciplina dei corsi, secondo le direttive del dirigente
responsabile e del direttore del corso.
Art. 93
Formazione degli allievi
1. Le attivita' di formazione iniziale degli allievi finalizzate
all'immissione nei ruoli di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005,
n. 217, sono svolte presso la Scuola di formazione di base, la Scuola
di formazione operativa, l'Istituto superiore antincendi, nonche'
presso i poli didattici, le altre strutture del Corpo nazionale o, in
casi di particolari esigenze, presso altre sedi didattiche individuate
dal Dipartimento.
2. Durante lo svolgimento dei corsi l'allievo: a) e' tenuto
all'osservanza delle norme del presente regolamento compatibili con il
proprio status di allievo e dei regolamenti emanati dalla competente
struttura del Dipartimento; b) segue i programmi formativi adottati
secondo le direttive del dirigente responsabile e del direttore del
corso; c) indossa l'uniforme e tutti gli equipaggiamenti previsti, di
cui cura la custodia ed il mantenimento in perfetto ordine ed
efficienza negli spazi affidati; d) partecipa alle attivita' formative
e alle prove pratiche con impegno e disciplina; e) qualora
eccezionalmente impiegato in servizi di istituto si attiene alle
disposizioni ed ai compiti affidati dal responsabile operativo in loco.
Art. 94
Formazione per il conseguimento di abilitazioni
1. Fermo restando quanto specificamente previsto dalle disposizioni di
cui al Titolo VIII, il personale del Corpo nazionale partecipa ai corsi
di formazione abilitanti all'esecuzione di tecniche, manovre o di
conduzione di mezzi, in relazione alle esigenze stabilite
dall'Amministrazione che ne programma lo svolgimento ed il relativo
aggiornamento e mantenimento operativo.
Art. 95
Partecipazione a corsi di aggiornamento professionale
1. Il personale del Corpo nazionale e' tenuto a partecipare a corsi di
aggiornamento professionale nelle sedi individuate dall'Amministrazione
e secondo la programmazione e le modalita' di svolgimento individuate
dalla stessa.
Art. 96
Addestramento operativo
1. Al fine di mantenere la propria capacita' tecnica ed operativa il
personale e' tenuto a partecipare all'addestramento operativo secondo
le direttive del dirigente responsabile.
2. I programmi e le attivita' di cui al comma 1, si riferiscono anche
ad esercitazioni di protezione civile, difesa civile ed in ambito
interforze, in applicazione di specifiche pianificazioni.
Capo VI
Attivita' funzionali all'espletamento dei servizi
Art. 97
Servizi amministrativi, tecnici ed informatici del Corpo nazionale
1. I servizi amministrativi, tecnici ed informatici del Corpo nazionale
sono svolti dal personale appartenente ai ruoli tecnici,
amministrativo-contabili e tecnico informatici di cui al Titolo III del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, secondo le modalita'
indicate dal presente regolamento e dalle direttive del Dipartimento.
2. Il personale operativo puo' partecipare ai servizi di cui al comma 1
finalizzati all'espletamento dell'attivita' di soccorso tecnico
urgente, anche nell'ambito delle turnazioni o in servizio giornaliero,
in relazione all'incarico o alla mansione affidatagli.
3. In relazione a quanto previsto dall'articolo 134, comma 2, del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il personale operativo
privo della piena idoneita' all'espletamento degli interventi di
soccorso, tenuto conto dell'attitudine e della formazione ricevuta, e'
impiegato in via prioritaria, nei servizi di supporto all'attivita' di
soccorso.
Art. 98
Attivita' del personale addetto ai servizi informatici
1. Il personale addetto ai servizi tecnici per l'informatica,
nell'ambito dei laboratori di appartenenza, espleta l'attivita' di: a)
controllo dell'efficienza e manutenzione dei sistemi in dotazione; b)
sviluppo di programmi, secondo le direttive del Dipartimento; c)
partecipazione all'attivita' operativa al fine di garantire il
funzionamento di strumentazioni informatiche in dotazione, anche per
l'allestimento di sale operative, approntate in caso di calamita'.
2. Gli addetti ai servizi tecnici rendono edotto il personale sulle
caratteristiche e sul corretto utilizzo degli apparati e dei sistemi
utilizzati, soprattutto quelli di nuova generazione.
Art. 99
Attivita' del personale addetto ai servizi amministrativi-contabili
1. Il personale addetto ai servizi amministrativi-contabili partecipa
alle attivita' espletate dal Corpo nazionale, secondo le direttive del
dirigente responsabile nell'ambito dell'Area funzionale, unita'
organizzativa o settore a cui e' addetto. A tal fine, oltre alle
competenze specifiche derivanti dal ruolo e dalla qualifica di
appartenenza, supportano le esigenze del personale impegnato nei
servizi operativi, di formazione e di prevenzione incendi.
Art. 100
Attivita' del personale presso gli uffici centrali
1. Fermo restando quanto specificamente previsto dalle disposizioni di
cui al Titolo IX, Capi II, IV e V, relativi ai servizi di soccorso
pubblico, di prevenzione incendi e dell'attivita' di formazione
interna, il personale del Corpo nazionale presso gli uffici centrali,
in funzione del ruolo e della qualifica di appartenenza, partecipa alle
attivita' del Dipartimento finalizzate ad assicurare il coordinamento,
l'unitarieta' di indirizzo, l'efficienza ed il corretto svolgimento dei
compiti istituzionali da parte delle strutture territoriali.
Art. 101
Disposizioni particolari attinenti la sorveglianza e l'accesso del pubblico alle sedi di servizio
1. Presso ciascuna sede del Corpo nazionale, anche ai fini della tutela
della sicurezza delle persone e della conservazione dei beni, deve
essere garantita la sorveglianza degli accessi attraverso personale del
Corpo nazionale, appositamente incaricato e sistemi di
videosorveglianza. La custodia della sede e' assicurata dal personale
individuato dal responsabile del turno presente nella sede stessa. Gli
accessi devono, di norma, essere tenuti in posizione di chiusura.
2. In caso di mancanza di personale preposto ai servizi di cui al comma
1, il personale delle sedi espleta gli interventi di soccorso dopo
avere attivato gli impianti di videosorveglianza, ove presenti, e
chiuso i vani di accesso della sede di servizio.
3. Il servizio di sorveglianza dovra' inoltre assicurare la
regolamentazione degli accessi a soggetti estranei all'Amministrazione,
provvedendo ad una corretta gestione degli stessi secondo le
disposizioni impartite dal dirigente.
4. Il dirigente di ciascuna struttura del Corpo nazionale individua le
aree aperte al pubblico, ne definisce gli orari di apertura e le
modalita' di accesso, in modo da consentire la massima soddisfazione
dell'utenza. In ogni caso vanno preclusi all'accesso del pubblico tutti
i locali in cui viene effettuata l'attivita' istruttoria dei fascicoli,
gli archivi, i locali tecnici destinati ai server ed ai servizi
informatici, nonche' tutte le aree e gli ambienti a rischio specifico
individuati dal dirigente.
5. La visita di aree non accessibili direttamente al pubblico e'
consentita solo previa autorizzazione del dirigente e mediante
l'accompagnamento di personale interno che ha il dovere di vigilare sul
comportamento degli ospiti anche in relazione alla loro personale
esposizione ai rischi ed all'interferenza con l'attivita' istituzionale.
Titolo X
CLAUSOLA DI INVARIANZA DEGLI ONERI
Art. 102
Invarianza degli oneri
1. L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 28 febbraio 2012.
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze
Cancellieri, Ministro dell'interno
Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2012.
Interno, registro n. 4, foglio n. 65.